Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13809 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 20/05/2021), n.13809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22329-2017 proposto da:

COMUNE SPOLETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R GRAZIOLI

LANTE 15/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARANGONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MIRIANO;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI N. 44, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO PARENTE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2016 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 423/01/16 del 25 febbraio 2016, pubblicata il 22 settembre 2016, di conferma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, n. 503/2014, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente S.A., nei confronti del Comune di Spoleto, in persona del Sindaco in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, avverso l’avviso di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, dovuta per l’anno 2008, in relazione alla area fabbricabile di mq. 7591 compresa nella maggiore estensione del terreno riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS).

2. – L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con atto del 18 settembre 2017.

3. – La contribuente intimata ha resistito mediante controricorso del 18 ottobre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La CTR ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando che, nelle more del giudizio di secondo grado, era passata in giudicato (per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 10877/15 del 27 maggio 2015, di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Spoleto avverso) la sentenza del Consiglio di Stato, n. 760/14, del 19 febbraio 2014, la quale aveva confermato la decisione del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, n. 521, del 14 dicembre 2012 di annullamento del piano regolatore generale del Comune di Spoleto; sicchè era venuto a mancare il presupposto della “assoggettazione a imposta ICI di aree valutate edificabili”.

2. – L’Ente impositore ricorrente, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente censura l’omesso scrutinio della deliberazione del Consiglio Comunale di Spoleto n. 10, del 10 aprile 2014, di sanatoria, con effetto retroattivo, dello strumento urbanistico, adottata, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies e (dell’art. 22, comma 2,) della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, in costanza della sospensione delle decisioni del giudice amministrativo, sfavorevoli all’Ente impositore, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato.

Il Comune di Spoleto deduce in proposito: la deliberazione de qua ha formato oggetto di specifica deduzione nell’atto di appello; è stata debitamente prodotta e ha costituito materia di discussione nel giudizio di secondo grado, avendo la controparte fatto riferimento, nella proprie controdeduzioni, alla ridetta deliberazione; il provvedimento in parola riveste carattere decisivo, comportando il ripristino, per effetto della sanatoria, dello strumento urbanistico, laddove la Commissione tributaria regionale ha motivato il rigetto del gravame sul (contrario ed erroneo) presupposto della ” cessata vigenza del piano regolatore generale “.

Soggiunge la ricorrente che, con successive pronunce, la Commissione tributaria provinciale di Perugia, ha riconosciuto la vigenza dello strumento urbanistico per effetto della sanatoria, disattendendo le impugnative dei contribuenti al riguardo.

3. – La controricorrente eccepisce la inammissibilità della impugnazione:

a) siccome proposta per motivo non consentito, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, trattandosi di ricorso ” avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado ” contro la quale il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4);

b) siccome aspecifica (v. controricorso, p. 6).

Gradatamente contesta la decisività del fatto pretermesso, obiettando che la delibera di sanatoria può “essere idonea a produrre effetti retroattivi del plano regolatore sotto il profilo strettamente amministrativo, ma non sul tributo ICI e le disposizioni tributarie in genere”, comportando la pretesa retroattività “palese violazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente, sicuramente non derogabile da una legge regionale”.

4. – Il ricorso, ammissibile in rito, è tuttavia infondato.

4.1 – L’eccezione della controricorrente di inammissibilità della impugnazione, siccome proposta in violazione dell’art. 348-ter c.p.c. comma 5, per motivo non consentito avverso sentenza di appello di conferma della decisione di primo grado, deve essere disattesa alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha interpretato in senso restrittivo la norma, affermando: “La disposizione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (…)” (da ultimo: Sez. 2, ordinanza n. 29222 del 12/11/2019, Rv. 656183 – 01).

Mentre, nella specie, siffatta ipotesi non ricorre, in quanto il fatto pretermesso ha pacificamente costituito oggetto di discussione inter partes esclusivamente nel giudizio di appello (ma non in quello di prime cure).

4.2 – Altrettanto infondata è la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente.

Il ricorso soddisfa i requisiti della specificità e della autosufficienza, in quanto l’Ente impositore ha adeguatamente sviluppato la censura (v. supra il paragrafo n. 2) e ha allegato, a corredo della impugnazione, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 1914, di sanatoria – con esplicitata efficacia ex tunc – della delibera di approvazione del P.R.G. (in conformità della L.R. 4 aprile 2014, n. 5, art. 22, comma 2).

4.3 – Nel merito, in ordine alla fondatezza della impugnazione, la quaestio iuris circa la decisività del fatto pretermesso (la sanatoria) presuppone la positiva soluzione della ulteriore questione di diritto della retroattività della sanatoria amministrativa sul piano del rapporto tributario, essendo nella specie la sanatoria pacificamente intervenuta (nel 2014), oltre cinque anni dopo il compimento dell’anno di imposizione (2008).

4.4 – In proposito non appare calzante il richiamo, operato dal ricorrente alla disposizione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, comma 2.

La norma circoscrive, infatti, la possibilità dell’esercizio del potere di “convalida” alla osservanza di “un termine ragionevole”.

Mentre l’intervello di tempo trascorso nella specie tra l’adozione dell’atto invalido e la deliberazione della relativa sanatoria risulta addirittura superiore a cinque anni.

4.5 – Alla questione di diritto in parola – scilicet: in ordine alla retroattività, riguardo ai rapporti tributari concernenti le annualità pregresse, della sanatoria del strumento urbanistico invalido (e annullato dal giudice amministrativo) rilevante ai fini della qualificazione (come terreni fabbricabili) degli immobili oggetto della imposizione – deve essere data soluzione negativa.

Assume in proposito decisivo rilievo la considerazione del generale principio di irretroattività in materia fiscale, sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, c.d. Statuto del contribuente.

La regola delle irretroattività deve trovare applicazione anche – e a fortori – riguardo ai provvedimenti amministrativi di sanatoria degli atti generali (invalidi), quali il P.R.G., che incidono sui – presupposti della imposizione, qualificando in senso più gravoso per il contribuente i beni che costituiscono l’oggetto del tributo.

La ampia nozione di ” disposizioni tributarie ” di cui all’art. 3, comma, 1, cit., comprende, infatti, non solo (la spcecies de 1) 1 e norme di legge che istituiscono e disciplinano i tributi, ma anche i regolamenti e gli atti generali suscettibili di incidenza sulla imposizione.

E la sanatoria di un atto generale, partecipando della natura dell’atto sanato, soggiace al limite – intrinseco allo stesso – della irretroattività colla conseguenza che l’effetto sanante, riguardo ai rapporti tributari, opera ex nunc.

4.6 – Consegue che, nella specie, alla deliberazione di sanatoria del P.R.G. del Consiglio Comunale di Spoleto, n. 10/2014 del 10 aprile 2014, non deve riconoscersi effetto retroattivo in relazione al rapporto tributario litigioso, risalente alla pregressa annualità di imposta (2008).

Epperò il provvedimento in parola dell’Ente locale deve essere disapplicato in via incidentale da questa Corte, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, nella parte in cui la ridetta sanatoria illegittimamente estende, con effetto retroattive e, pertanto, in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, la propria efficacia in ordine alla qualificazione (come fabbricabile) dell’area, oggetto della imposizione (v. circa la potestà di disapplicazione, anche di ufficio, degli atti amministrativi illegittimi, costituenti presupposto della imposizione, Sez. 5, sentenza n. 9631 del 13/06/2012, Rv. 622999 – 01; Sez. 5, sentenza n. 1952 del 24/01/2019, Rv. 652367 – 01; Sez. 5, sentenza n. 5929 del 14/03/2007, Rv. 596933 – 01).

4.7 – In conclusione, il fatto pretermesso dalla Commissione tributaria regionale, essendo costituito da un provvedimento amministrativo che, per le superiori considerazioni, (anche) il giudice a quo avrebbe dovuto disapplicare in via incidentale – ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e art. 7, comma 5, espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, art. 5, cit. (Sez. 5, sentenza n. 1952 del 24/01/2019, Rv. 652367- 01; Sez. 5, sentenza n. 9631 del 13/06/2012, Rv. 622999 – 01; Sez. 5, sentenza n. 5929 del 14/03/2007, Rv. 596933 – 01) – non riveste il carattere della decisività.

Sicchè la censura del ricorrente risulta infondata.

5. – Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato alla stregua del seguente principio di diritto che la Corte enuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

” In tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie la norma della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, secondo la quale le suddette disposizioni non hanno effetto retroattivo, trova applicazione anche in relazione ai provvedimenti amministrativi di sanatoria degli atti generali rilevanti ai fini della qualificazione dei beni oggetto della imposizione “.

5.1 – Le spese del presente giudizio di legittimità, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5.2 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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