Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13809 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29366/2008 proposto da:

B.N., nella sua qualità di legale rappresentante

della Il Bignè Snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato FARAONE Giovanni, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (AVEZZANO);

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 20/03/07, depositata il 17/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Giovanni Faraone, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La sentenza, confermando quella di primo grado, ha ritenuto l’infondatezza della pretesa erariale. Il primo motivo – che denuncia un vizio motivazionale – è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08;

8897/08; 4556/09).

Anche il secondo motivo non coglie nel segno, in quanto – oltre ad essere sprovvisto dell’apposito quesito di diritto ed a non denunciare nessuna omessa pronuncia rispetto a specifico motivo di gravame – è espressamente diretto avverso una statuizione della sentenza di primo grado, dovendosi, invece, ribadire che col ricorso in cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9963/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche, direttamente l’avviso di accertamento, o, come dichiaratamente nella specie, la sentenza di primo grado.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA