Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13808 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13808

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29841-2014 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

AGAMENNONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ENRICO GRAGNOLI, MARIA CRISTINA BERGAMINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ECO CERAMICA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EZIO 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO PISANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MANISCALCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, C.F.

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 731/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 421/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO GRAGNOLI;

udito l’Avvocato CARLO PISANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 731/2014 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia n. 66/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia con la quale era stata respinta la domanda, proposta da M.S., volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento,intimatole in data 4.2.2009 dalla società ECO CERAMICA spa per giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione del posto di lavoro, con conseguente richiesta di applicazione della tutela reintegratoria e di risarcimento dei danni.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno affermato, per quello che interessa in questa sede, che: a) sia nella lettera di licenziamento del 4.2.2009, che nella risposta della società datata 17.2.2009, erano state sufficientemente precisate le ragioni poste alla base del licenziamento; b) era stata data la prova dei fatti fondanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il calo del fatturato, la mancata assunzione di altro personale per svolgere le mansioni della ricorrente, il calo nel corso degli anni del numero dei dipendenti; c) dalla legittimità e fondatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivava conseguentemente la infondatezza dell’asserito carattere discriminatorio del recesso; d) non era fondata la censura relativa alla violazione dei criteri di scelta atteso che la questione non era stata sollevata in primo grado; e) sull’obbligo di repechage la ricorrente non aveva saputo indicare una possibile occupazione alternativa e la società aveva fornito la prova dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni; f) infondate erano anche le richieste relative ad un patito demansionamento e al mobbing di cui sarebbe rimasta vittima la M., nonchè quella diretta ad ottenere un inquadramento superiore.

3. Per la cassazione propone ricorso M.S. affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso ECO CERAMICA spa.

5. Non ha svolto, restando intimata, attività difensiva la Consigliera di parità della Provincia di Reggio Emilia.

6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione di legge per errata e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, nel testo vigente nel 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che la motivazione del recesso non avrebbe dovuto riguardare solo la complessiva condizione del datore di lavoro, come ritenuto nella gravata sentenza, ma anche le specifiche ragioni di soppressione dell’attività del dipendente di talchè sarebbe stato possibile individuare con chiarezza e precisione la causa del licenziamento. Inoltre, sostiene che la Corte territoriale non aveva affrontato il tema della comparazione della sua posizione con quella di altri dipendenti che, sebbene non affrontata con il ricorso di primo grado, comunque avrebbe dovuto essere esaminata perchè era stata proprio la mancanza nella motivazione del licenziamento dell’indicazione dei criteri di scelta ad avere determinato il difetto della formulazione di una specifica doglianza sul punto.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge, per errata e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia per la mancata indagine sulla effettività della ragione addotta, perchè il ravvisato calo del fatturato si era verificato in misura minore nelle zone di competenza di essa ricorrente, sia per la mancata considerazione del fatto che il licenziamento avrebbe dovuto essere considerato l’extrema ratio, a fronte di una situazione in cui il recesso per una sola dipendente, nella zona in cui non vi era il peggior calo di fatturato, era in contraddizione con l’idea di un licenziamento per contenimento dei costi.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. Deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (per tutte Cass. 18.6.1988 n. 6091), secondo il quale la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa ossia tale da consentire al lavoratore di individuare, con chiarezza e precisione, la causa del suo licenziamento così da potere esercitare un’adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni e giustificazioni.

5. Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha ravvisato tali caratteristiche nella comunicazione del licenziamento del 4.2.2009 e in quella successiva del 17.2.2009 di esplicitazione dei motivi, dove si è fatto riferimento: 1) alla difficile congiuntura economica con il conseguente calo dell’attività commerciale; 2) alla necessità di riorganizzazione aziendale con razionalizzazione del reparto commerciale; 3) alla soppressione del posto della M.; 4) alla assegnazione delle mansioni da essa svolte all’amministratore della società.

6. Il licenziamento, sotto il profilo della completezza formale delle indicazioni delle ragioni a tutela del diritto di difesa del lavoratore e della indicazione delle fonti di prova della giustificazione dello stesso, è stato, pertanto, correttamente motivato in ossequio al principio giurisprudenziale sopra evidenziato.

7. Con riferimento alla asserita violazione dei criteri di scelta, poi, non sussiste alcuna omessa pronuncia perchè la questione, come rilevato dai giudici di seconde cure, è stata tardivamente sollevata solo in appello venendo, pertanto, correttamente respinta.

8. Nè può ipotizzarsi ab origine una lesione del diritto di difesa della lavoratrice perchè, se anche la necessità di prospettare la suddetta problematica fosse sorta solo con le difese svolte dalla società in primo grado (per la asserita genericità della motivazione del licenziamento), la ricorrente avrebbe potuto e dovuto chiedere, in quella sede, l’autorizzazione ex art. 420 c.p.c. a modificare ed integrare la domanda ma non a presentare la questione solo in grado di appello, così incorrendo nel vizio di inammissibilità della doglianza per palese intempestività della stessa.

9. Il secondo motivo è anche esso infondato.

10. Si richiamano, al riguardo, i principi espressi dalla recente sentenza di questa Corte (Cass. 7.12.2016 n. 25201), cui si intende dare continuità, secondo cui non spetta al giudice surrogarsi nella scelta del licenziamento, tenuto conto della inevitabile mancanza di strumenti conoscitivi e predittivi che consentano di valutare quale possa essere la migliore opzione per l’impresa e per la collettività.

11. La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è, infatti, sindacabile nei suoi profili di congruità e di opportunità, in ossequio all’art. 41 Cost., se non attraverso il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso.

12. Nella fattispecie in esame, alcuna violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 è ravvisabile in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha accertato l’esistenza del calo dell’attività commerciale della società; ha verificato che la sostituzione della M. non era avvenuta con altro lavoratore assunto ma devolvendo i suoi compiti all’amministratore della società; ha, infine, appurato il nesso di causalità tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e l’intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata riorganizzazione.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative all’intimata che non ha svolto attività difensiva.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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