Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13808 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 20/05/2021), n.13808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9222-2016 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO

18, presso lo studio dell’avvocato JACOPO VIVALDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5172/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 5172/1/15 del 7 luglio 2015, pubblicata il 5 ottobre 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 4727/10/14 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente R.M., avverso l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (in ragione di Euro 45.754,71), dovute in relazione alla registrazione del rogito 11 gennaio 2010 di compravendita immobiliare della quota di un appartamento sito in (OMISSIS).

2. – Il contribuente, mediante atto del 5 aprile 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 16 maggio 2016.

4. – Con memoria del 31 agosto 2018 la controricorrente, esponendo – e documentando mediante pertinente produzione che il contribuente si era avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per definizione della controversia con compensazione delle spese processuali.

5. – Il ricorrente, con memoria, depositata l’11 settembre 2019, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, producendo la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia.

Con successiva produzione del 25 novembre 2020 la parte ha documentato l’intervenuto sgravio, in data 6 dicembre 2018, del carico oggetto del provvedimento impositivo impugnato.

6. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.

7. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, comma 10, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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