Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13808 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29341/2008 proposto da:

IMPIANTI SPORTIVI CINQ PO’ SPA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio

dell’avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANTIN Enrico, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 25/09/07, depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza impugnata, che – nell’ambito di giudizio in tema di impugnazione di atto di classamento – ha parzialmente accolto l’appello dell’ente contribuente avverso la sentenza di primo grado, riducendo il coefficiente di redditività al 2%, dopo aver respinto l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento in variazione di quanto dichiarato dalla parte.

Il ricorso di quest’ultima è manifestamente infondato:

il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, in quanto lamentano la violazione di norme di regolamenti ministeriali, senza indicare di quale specifica disposizione legislativa (eventualmente violata dalla decisione impugnata) rappresentino attuazione, senza contare che la questione dell’asserita decadenza dell’amministrazione dal potere d’accertamento deve considerarsi manifestamente infondata, in quanto la natura perentoria del termine, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali; pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come rendita proposta fino a che l’ufficio non provveder alla determinazione della rendita definitiva (Cass. n. 21139/09; 22230/08; 16824/06);

il terzo motivo propone un’inammissibile rivalutazione del merito, in presenza di valutazione congruamente espressa dal giudice di merito (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80). Il ricorso va, pertanto, trattato in Camera di consiglio, proponendosene il rigetto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte privata ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (non inficiati dalla predetta memoria) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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