Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13808 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9796/2019 R.G. proposto da:
F.G., avvocato, in giudizio di persona ai sensi
dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, alla via
della Pineta Sacchetti, n. 201, presso il proprio studio legale;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica;
– intimata –
avverso la sentenza n. 879/21/2019 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata in data 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio, decidendo nel giudizio di ottemperanza proposto dal ricorrente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, nei confronti della Regione Lazio per il pagamento delle spese processuali spettantegli quale difensore antistatario nominato da S.N. nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento instaurato dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma e liquidate in suo favore dalla predetta Commissione con la sentenza n. 18063/2016 passata in giudicato, accoglieva il ricorso del difensore, nominava un commissario ad acta per la relativa esecuzione, ma ometteva di pronunciare sulle spese.
Avverso l’omessa regolamentazione delle spese processuali da parte della CTR, l’avv. F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c..
Il motivo è fondato e va accolto essendo incontrovertibile, ma anche assolutamente ingiustificata, l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza da parte della CTR che, limitandosi ad affermare “nulla per le spese”, è chiaramente venuta meno all’obbligo di provvedere sulle spese del giudizio secondo le disposizioni contenute nel citato art. 15.
All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perchè provveda alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020