Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13807 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22742-2014 proposto da:

IBLEA COLOR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE CITRELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO

SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO GUASTELLA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 902/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/09/2013 R.G.N. 756/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO per delega Avvocato SERGIO

GUASTELLA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 300/11 il Tribunale di Ragusa accoglieva l’impugnativa di licenziamento proposta da B.R. nei confronti della Iblea Color s.r.l., dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo da quest’ultima intimatole il 28.7.08 e nullo il successivo licenziamento disciplinare intimatole il 20.10.08, condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 4.10.08 alla reintegra. Riteneva il Tribunale non provato il giustificato motivo oggettivo posto a base del primo recesso e nullo, essendo già cessato il rapporto in virtù del precedente licenziamento, il secondo recesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la società; resisteva la B.. Con sentenza depositata il 10.9.13, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame, ritenendo che non vi era stata una revoca del primo licenziamento e che, stante la natura meramente obbligatoria del preavviso, restava l’effetto estintivo del rapporto allo scadere del relativo periodo. Risultava dunque nullo, per mancanza di oggetto, il secondo licenziamento intimato per la mancata prestazione lavorativa durante il preavviso, mentre il primo era illegittimo non avendo la società provato le ragioni per cui la scelta di riduzione di personale fosse caduta sulla B. e non su altri dipendenti svolgenti analoghe mansioni.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia, quanto al primo licenziamento del 25.7.08, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 223 del 1991, art. 23, art. 12 disp. preliminari c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata considerò che, in ordine al primo licenziamento, l’accertamento da parte del Tribunale che la società avesse necessità di ridurre il personale non era stata contestata dalla lavoratrice, e tuttavia ritenne definitivamente accertata, col formarsi di giudicato interno, la violazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, da applicarsi in via analogica anche al licenziamento individuale per g.m.o. al fine di individuare, in base ai principi di correttezza e buona fede, il lavoratore da licenziare.

Si duole dell’inapplicabilità al caso di specie della detta L. n. 223 del 1991, che aveva spostato il controllo di legittimità dal sindacato sulle ragioni del licenziamento a quello preventivo sulla correttezza procedurale dell’operazione Cass. n. 22219/12, restando invece dimostrata l’esigenza di riduzione del personale.

Il motivo è infondato. E’infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo non quando sia solo dimostrata la necessità di una riorganizzazione aziendale, essendo necessaria anche la prova del nesso causale tra tale riorganizzazione e la posizione lavorativa del dipendente da licenziare, e cioè le ragioni per le quali la scelta sia ricaduta su un determinato lavoratore e non su altri, pur svolgenti mansioni analoghe (cfr. da ultimo Cass. n. 25201/16, Cass. n. 25192/16). La società non risulta aver fornito alcuna prova circa tale ultima circostanza, che del resto la sentenza impugnata ha escluso, lamentandosi solo dell’applicazione, da parte della corte di merito, dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, peraltro ritenuti analogicamente applicabili, nell’ipotesi in esame, da talune sentenze di questa Corte (Cass. n. 7046/11, Cass. n. 16144/01).

2. – Con il secondo motivo la società denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre alla violazione dell’art. 1334 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata errò nel qualificare la revoca del primo licenziamento (disposta, come afferma l’odierna ricorrente, il 6.8.08 in quanto la società si rese conto che il recesso era stato intimato durante la malattia della lavoratrice, pag. 4 attuale ricorso) come proposta transattiva (essendo in quella sede stato proposto alla lavoratrice un esodo incentivato) che tuttavia, non essendo stata accettata, manteneva in vita il precedente licenziamento del 28.7.08, che produsse tuttavia subito i suoi effetti, per la natura meramente obbligatoria del preavviso, con conseguente nullità (per mancanza di oggetto) del secondo licenziamento.

Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare adeguatamente la circostanza della revoca del licenziamento, atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), mentre non rilevava la pur ravvicinata proposta transattiva da parte della società, inferendo la corte di merito l’erronea convinzione che una effettiva revoca del licenziamento non vi fu, con conseguente nullità del secondo licenziamento.

2.1 – Circa il secondo licenziamento (disciplinare) del 20.10.08, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., nonchè dell’art. 24, lett. E) del c.c.n.l. di categoria, che consentiva il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni. Evidenzia che il preavviso ha efficacia reale, senza dunque effetti estintivi del rapporto.

3. – L’articolato motivo è fondato, sia pure nei sensi di cui appresso.

Deve infatti considerarsi che il primo licenziamento venne adottato per giustificato motivo oggettivo e dunque con preavviso che, pur avendo efficacia meramente obbligatoria (Cass. n. 11086/12, Cass. n. 22443/10, Cass. n. 21216 e n. 13959/09, Cass. n. 11740/07), non comporta l’estinzione del rapporto nel caso, come quello di specie, in cui il datore di lavoro non abbia dispensato il lavoratore dalla prestazione lavorativa durante il relativo periodo, ma solo nel caso in cui egli eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato (cfr. Cass. n. 22443/10), con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti.

Deve tuttavia considerarsi che essendo risultato illegittimo il primo licenziamento (per le ragioni esposte sub 1), il rapporto di lavoro, ed il connesso potere disciplinare, è comunque (temporaneamente) proseguito (risultando a questo punto irrilevante la questione dell’efficacia reale od obbligatoria del preavviso o del se vi fosse stata o meno la revoca di tale licenziamento, entrambe le ipotesi comportando la temporanea prosecuzione del rapporto).

Deve del resto rimarcarsi che in tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purchè il nuovo licenziamento si fondi (come nella specie) su una ragione o motivo diverso e sopravvenuto (nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro) e la sua efficacia resti condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo, Cass. n. 106/13.

Sopravvenuta allora una possibile giusta causa di licenziamento (per essere la lavoratrice rimasta assente, dopo la cessazione di un successivo stato di malattia, iniziato il 25.7.08, per oltre quattro giorni) la sentenza non avrebbe potuto ritenere nullo (per mancanza di oggetto) il secondo licenziamento (per giusta causa), bensì esaminarne la legittimità.

3. – La sentenza impugnata deve conseguentemente cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti la sussistenza o meno della giusta causa del licenziamento intimato alla B. il 20.10.08, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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