Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13807 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), S.M. (C.F.

(OMISSIS)), L.A. (C.F. (OMISSIS)), in

proprio e nella qualità di eredi di L.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 181-A, presso

l’avvocato MELE VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato SANASI

COSIMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI, AGENZIA DELLE

ENTRATE DI BRINDISI;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il

17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 16-09-2006, L.D., S.M. e L.A., i primi due coniugi, il terzo figlio, destinatario di assegno di mantenimento, proponevano al Tribunale di Brindisi istanza congiunta di modifica delle condizioni di separazione, in punto assegno per la moglie e per il figlio.

S.M. e L.A. presentavano istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva accolta in via provvisoria e anticipata dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, con provvedimento 11-10-2006.

Concluso il procedimento con l’accoglimento del ricorso, S. e L.A. presentavano istanza di liquidazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, con provvedimento in data 30 gennaio 2008, rigettava l’istanza di liquidazione e revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Proponevano opposizione al provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, S. e L.A., tramite il difensore di fiducia Avv. Sanasi Antonio.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, con provvedimento in data 14-17 giugno 2008, dichiarava inammissibile l’opposizione. Ricorrono per cassazione S.A., S. M. e L.A. in proprio e quali eredi di L. D., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112, 113 e 136, là dove il Giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’opposizione, affermando l’immediata esperibilità del ricorso per cassazione.

I medesimi sostengono che l’ipotesi, ricorrente nella specie, di revoca di ufficio della ammissione al patrocinio in sede civile, va ricondotta, quanto ai rimedi esperibili, alla disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, in applicazione analogica dell’art. 112 dello stesso D.P.R..

Il motivo è fondato, nei termini di cui in motivazione.

Va precisato che, mentre relativamente al processo penale è espressamente previsto, come mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (a seguito di opposizione davanti al capo dell’ufficio dell’organo giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento) (art. 99), ovvero direttamente avverso il provvedimento di revoca del beneficio (art. 11, comma 3), il ricorso per cassazione, per quanto attiene alla revoca del beneficio nel processo civile, l’art. 136 del predetto D.P.R. (che reca la disciplina del procedimento e dei presupposti di revoca) nulla dispone in ordine ai relativi rimedi.

Osserva la Corte che la individuazione del mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, va ricercata, in mancanza di espressa previsione normativa, piuttosto che nella disciplina penalistica dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112 e 113, nell’art. 170 del citato D.P.R., che pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti (così Cass. 2011 n. 9748).

Il decreto impugnato, contenente declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta al presidente del Tribunale, deve essere pertanto cassato e la causa rinviata allo stesso Tribunale, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al presidente del Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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