Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13807 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 20/05/2021), n.13807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26989-2015 proposto da:
HOTEL TIBERIO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LA COMMARA,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
E contro
COMUNE CAPRI;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 3463/2015 della COMM. TRIB. REG.
CAMPANIA, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3463/17/15 del 27 febbraio 2015, pubblicata il 10 aprile 2015, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 1903/9/14, il gravame del Comune di Capri, ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente Hotel Tiberio nei confronti del ridetto Comune e nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso l’avviso di accertamento della imposta comunale sugli immobili, dovuta per l’anno 2009, in relazione ai fabbricati siti alla via (OMISSIS), di quel comune.
1. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 10 novembre 2015.
1. – La Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso del 21 dicembre 2015.
1. – Con memoria del 25 gennaio 2019 la ricorrente, esponendo – e documentando – di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 3, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di avere corrisposto la complessiva somma di € 575.004,40 (comprensiva degli interessi di dilazione), liquidata dall’Agente della riscossione con provvedimento del 1 giugno 2017, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, colla compensazione delle spese.
Diritto
CONSIDERATO
1. – Sebbene il ricorrente non abbia perfezionato la formalità della rinuncia “al giudizio”, in relazione all’impegno assunto ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, tuttavia il documentato versamento dell’importo integrale (comprensivo degli interessi di dilazione) liquidato dalla Agenzia delle entrate, per la definizione agevolata, comporta senz’altro la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue l’estinzione del processo.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese processuali dell’intero giudizio devono essere compensate in dipendenza della intervenuta definizione agevolata della controversia.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021