Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13807 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 06/07/2016), n.13807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3113-2015 proposto da:
IMPRESA E.S. SRL” in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore della Direzione Centrale Entrate, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE
giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
SERIT SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1777/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 24/04/2014,
depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Giuseppe Matano difensore del resistente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’impresa E.S. s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Catania la cartella di pagamento relativa a contributi dovuti per il S.S.N. per il periodo compreso fra il 1993 ed il 1996. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Sicilia – sent. n. 1777/17/14, depositata il 26.5.2014 -.
Secondo il giudice di appello aveva carattere assorbente la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice tributario, rilevando il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 che determinava la giurisdizione del giudice del lavoro.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’INPS in proprio e nella qualità di mandatario della S.C.C.I. ha depositato procura speciale. Nessuna difesa scritta risulta depositata dalle parti intimate.
Deduce la parte ricorrente la violazione della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 ritenendo erronea la decisione della CTR sulla giurisdizione che nel caso concreto appartiene al giudice tributario anche per le controversie relative ai contributi del SSN anteriori all’entrata in vigore della normativa anzidetta.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Le S.U. di questa Corte hanno ritenuto che la giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1 gennaio 2002 – data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l’abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 – cfr. Cass. S.U. n. 123/2007; Cass. S.U. n. 2871/2009; Cass. S.U. 1987/2012-.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che, chiamato a verificare la legittimità della pretesa fiscale concernente contributi relativi al SSN asseritamente maturati tra il 1993 ed il 1996, ha erroneamente declinato la propria giurisdizione.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016