Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13806 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13806 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 18575-2009 proposto da:
STEVIC

NADJAN

STVNDN62T22Z118T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAROLLO FULVIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
398

contro

FRATELLI BORDON S.N.C. di BORDON G. & C. 01659350233,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31,

Data pubblicazione: 31/05/2013

presso

lo

studio

dell’avvocato

TONELLI

CONTI

COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRIGOTTO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

191/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 08/06/2009 R.G.N. 496/2006;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell’8 giugno 2009 la Corte d’appello di Venezia, in riforma
della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 86 del 2005, ha rigettato la
domanda proposta da Stevic Najdan nei confronti della s.n.c. Fratelli
Bordon di Bordon G. & C. intesa ad ottenere l’accertamento della piena

il risarcimento del conseguente danno biologico, morale, materiale e da
incapacità lavorativa specifica derivante dalla malattia “asma bronchiale da
conceria” contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa di operaio
addetto al reparto di asciugatura e tiraggio delle pelli in un reparto umido e
privo di impianti di ventilazione e deumidificazione con forti
concentrazioni di cromo disperse nell’ambiente. La Corte territoriale ha
motivato tale pronuncia di rigetto sulla base della consulenza tecnica
d’ufficio espletata nel giudizio di appello che ha escluso che la lavorazione
presso lo stabilimento della società Fratelli Bordon possa avere determinato
la patologia per la quale il ricorrente aveva agito in giudizio.
Lo Stevic propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
ad un unico motivo.
La Fratelli Bordon s.n. c. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dei
numeri 3) e 5) dell’articolo 360 del codice di procedura civile, degli articoli
113, 115, 116 del codice di rito; omessa, insufficiente motivazione in
ordine al diniego di rinnovazione delle indagini peritali e dell’accertamento
della pretesa inadempienza, per avere la Corte d’appello, a fronte di una
circostanziata denuncia di violazione di basilari regole tecnico scientifiche
da parte del C. T. U. (evidente discordanza in punto fumi e vapori di cromo

/(

responsabilità della ditta convenuta per il danno cagionato al ricorrente, ed

a seguito di utilizzo di macchine asciugatrici, tra le affermazioni del C’TU e
le linee guida nazionali dell’ISPESL), insufficientemente motivato il
proprio convincimento con il semplice richiamo alle risultanze del C.T.U.,
omettendo di disporre il rinnovamento delle indagini peritali e pur
sconoscendo il C.T.U. i principi della chimica e della tecnica conciaria,
Il ricorso è infondato.
Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte Cass. 3
aprile 2008 n. 8654), a cui questo collegio intende uniformarsi, le
conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza
impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative
censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni
fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per
particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e
proprio vizio della logica medico – legale e rientra tra i vizi deducibili con
il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Nel caso in esame,
s’altra parte, il ricorrente fa riferimento ad asserite discordanza delle
conclusioni del CTU con quanto contenuto nelle tabelle ISPESL le quali
non hanno alcun valore vincolante né sono comparabili a protocolli
ufficiali a cui attenersi. Pertanto il giudizio del giudice di merito di attenersi
“u4e.c) – Zopett.
AL-1X 3
alle deduzioni e conclusioni del CTU non è censurabile in sede di
legittimità.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.

rinunciando in tal modo al minimo vaglio critico sull’operato del C.T.U.

Così deciso il 5 febbraio 2013.

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