Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13806 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso gli avvocati
NAPOLITANI SIMONA e SPINOSO ANTONINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
02/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato COTRONEO ATTILIO, per delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, P.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 02-11-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
La P. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si ravvisano differenze significative, quanto alla ragionevole durata e al quantum, in ragione della natura di causa rilevato della controversia presupposta. Spetta al contrario al Giudice a quo determinare eventualmente una ragionevole durata superiore agli standard ordinari, in relazione alla complessità della causa, o magari una riduzione di essa, in funzione della semplicità o della ripetitività della causa stessa (Per tutte, Cass. N. 23047/09).
Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.500,00; procedimento presupposto: 1^ grado: luglio 1997 – giugno 2000; 2^ grado: luglio 2000 – settembre 2005: durata ragionevole cinque anni).
Il giudice a quo ha escluso correttamente dal computo un periodo di anni uno, mesi 2 e gg. 20, per rinvii addebitabili alla difesa della ricorrente. Vanno dichiarati inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto, relativi a vizio di motivazione, in quanto privi delle sintesi omologhe ai quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi (per tutte, Cass. n. 2694/2008).
Va conclusivamente rigettato il presente ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011