Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13806 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Marazzi Group S.p.A., quale incorporante della Ceramiche Ragno

S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso l’avv.

Gian Marco Grez, rappresentata e difesa dall’avv. FANZINI Gian Carlo

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 58/03/08 del 21/7/08.

udito l’avv. Fanzini;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La Marazzi Group S.p.A., quale incorporante della Ceramiche Ragno S.p.A., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, accogliendo l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso da essa proposto contro un avviso di accertamento IVA. L’Agenzia e il Ministero resistono con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con in primo motivo la ricorrente, quanto al ritenuto difetto di inerenza dell’imposta portata in detrazione e di effettività delle operazioni documentate dalle fatture passive, chiede se “il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa in una operazione di formale assoggettamento ad IVA trovi fonte giustificativa e titolo probatorio nella fattura contabile ricevuta ed, in tal caso, l’onere della prova contraria ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., faccia eventualmente carico all’Amministrazione finanziaria”.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti affermato, per quanto riguarda l’inerenza, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato (Cass. 16730/07, 7808/08).

E’ d’altro canto pacifico, per quanto riguarda l’esistenza delle operazioni, che grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza e la regolarità delle operazioni contestate dall’Ufficio alla stregua di elementi presuntivi, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 15395/08, 951/09).

Con il secondo e terzo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione.

I due motivi sono inammissibili, essendo entrambi privi del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.”;

che la ricorrente ha depositato una memoria; che il collegio condivide la proposta del relatore, alla stregua della giurisprudenza citata, osservando, quanto alla ritenuta fittizietà delle operazioni, che gli elementi presuntivi (anche semplici, D.P.R. n. 633 del 1972,m ex art. 54, comma 2) addotti dall’Ufficio, tali da determinare l’inversione dell’onere della prova, sono quelli ampiamente risultanti dal p.v.c. – gravi, precisi e concordanti – relativi alla genericità del contratto sottostante ed alla mancanza di tracce documentali dell’adempimento;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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