Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13806 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8876/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. TAMIETTI Paolo, presso il cui

studio legale, sito in Roma, alla via Acciaioli, n. 7, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7806/03/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis. comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, l’Agenzia delle entrate aveva proceduto alla rettifica del classamento dell’immobile di proprietà di A.M. identificato in catasto al foglio n. (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), subalterno (OMISSIS), da classe 3 a 5, nonchè alla rettifica della categoria catastale, da A/2 ad A/1, dell’immobile identificato in catasto al foglio n. (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), subalterno (OMISSIS), con conseguente modifica delle rispettive rendite, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva l’appello della contribuente con riferimento solo alla modifica della categoria catastale dell’immobile da ultimo indicato, ritenendo il provvedimento impugnato in parte qua non congruamente motivato.

Avverso la citata sentenza della CTR, la difesa erariale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, assumendo che è incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata per avere ritenuto carente di motivazione l’avviso di riclassamento impugnato (primo motivo) e, in via subordinata, un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che l’Ufficio aveva compiutamente illustrato nell’atto impositivo le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile ai fini della revisione della categoria catastale (secondo motivo),

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 – 01) secondo cui “In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benchè facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza nè specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano nè effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione)” (conf., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019).

Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 – 01), affermando che “In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell’applicazione dell’ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell’accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)”.

Pertanto, ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) nè il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.).

“La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. Il Giudice delle leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Cass. n. 19810 del 2019, cit.).

Peraltro, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009).

Ne consegue che “Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.)

Nello specifico, nell’avviso di accertamento impugnato, riprodotto per autosufficienza nel ricorso (in ossequio al disposto di cui agli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), dopo aver dato atto che “la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile” si legge, con riferimento all’immobile in esame (in catasto al foglio n. (OMISSIS), part.lla n. (OMISSIS), sub. (OMISSIS)), che “Le caratteristiche possedute dall’unità immobiliare a destinazione abitativa sono risultate analoghe, o più prossime, a quelle degli immobili censiti nella categoria A/1 – Abitazioni di tipo signorile” e, ancora dopo una descrizione delle caratteristiche generali di tali tipi di abitazione, che “L’unità immobiliare oggetto di accertamento presenta, nel suo complesso, caratteristiche tali da essere riconducibile alla qualificazione catastale di “abitazione di tipo signorile” che rendono pertanto coerente l’attribuzione alla stessa della categoria A/1″.

Trattasi, all’evidenza, di motivazione priva di qualsiasi concreto riferimento all’immobile in questione, di cui neppure è riportata la descrizione e che non rende palese le ragioni di attribuzione della diversa categoria catastale, che correttamente la CTR ha annullato in parte qua in quanto non sufficientemente motivato.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo, ovvero che l’Ufficio aveva compiutamente illustrato nell’atto impositivo le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile ai fini della revisione della categoria catastale.

Il motivo in esame, oltre che manifestamente infondato alla stregua di quanto appena detto esaminando il primo mezzo di cassazione, è anche inammissibile, essendo principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ove con il ricorso per cassazione venga dedotto vizio di motivazione, il ricorrente è tenuto ad indicare, oltre al fatto storico omesso e al luogo processuale in cui il fatto sia stato oggetto di discussione, anche la decisività (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19987), ossia l’idoneità dell’esame di quel fatto a determinare un esito diverso della controversia (Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16703); è, pertanto, necessario che il ricorrente espleti, ai fini di ammissibilità del motivo, il giudizio logico-giuridico di decisività del fatto stesso, ossia la valutazione a posteriori che, ove tale fatto fosse stato esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale giudizio non è stato adeguatamente illustrato nel suddetto motivo di ricorso, che, pertanto, è sotto tale profilo inammissibile.

In estrema sintesi, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese dell’intero procedimento vanno compensate in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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