Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13805 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21349-2014 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

LUBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO

ROSSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AC.GU. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 12 (06.97611540), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MISSORI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO

LA SALA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/06/2014 r.g.n. 50/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DARIO ROSSI;

udito l’Avvocato CLAUDIO FRANCESCO CAMINATI per delega Avvocato

MATTEO LA SALA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Torino del 14.6.2012 A.A., già dipendente della società di autotrasporti AC.GU. srl con qualifica di autista di livello 3^ super del CCNL AUTOTRASPORTI, impugnava il licenziamento intimatogli in data 23.7.2011 per inidoneità permanente alle mansioni.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 5.7.2013 (nr. 631/2013), rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23.4-4.6.2014 (nr. 50/2014), rigettava l’appello del lavoratore.

La Corte territoriale riteneva che legittimamente il giudice del primo grado, dopo avere disposto una prima consulenza tecnica (che si era conclusa nel senso della idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni) aveva rinnovato la consulenza e sostituito il consulente, in quanto la prima consulenza era stata disposta prima della istruttoria testimoniale, in mancanza della prova delle mansioni specifiche svolte dal lavoratore. Il primo elaborato era poi del tutto insoddisfacente – configurandosi i gravi motivi ex art. 196 c.p.c. – in quanto la idoneità alle mansioni di autista era stata affermata su valutazioni non condivisibili.

L’art. 28 del CCNL, pur escludendo che l’autista potesse essere adibito ad operazioni di facchinaggio, prevedeva la sua collaborazione affinchè le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli fossero tecnicamente effettuate; l’autista era dunque tenuto a collaborare al carico e scarico, compiendo tutte le operazioni manuali necessarie a consentirlo.

La istruttoria aveva accertato che gli autisti della società resistente erano chiamati a svolgere, in conformità alla norma dell’art. 28 del contratto collettivo, operazioni accessorie alla guida e necessarie al carico e scarico, quali la movimentazione della sponda posteriore e delle paratie interne dell’automezzo, alle quali il lavoratore era stato valutato inidoneo dal ctu.

Il datore di lavoro non era tenuto a modificare la propria organizzazione di impresa per costruire una attività confacente al lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni.

I rilievi mossi alla ctu (in punto di esecuzione dell’indagine su due automezzi individuati dallo stesso datore di lavoro, mancata verifica dello stato di manutenzione degli stessi, mancata considerazione dell’obbligo datoriale di tenere in piena efficienza i veicoli, mancata valutazione della esistenza di ausili tecnici per eliminare i rischi connessi alle operazioni di movimentazione di carichi) erano stati superati dalla replica del ctu sicchè la consulenza doveva essere condivisa.

La società appellata aveva altresì dimostrato la impossibilità del repechage.

Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza A.A., articolando sei motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la società AUTOTRASPORTI AC.GU. srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto:

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione falsa applicazione degli artt. 28 e 11 CCNL AUTOTRASPORTI, del D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3 dell’art. 1362 c.c. della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 156 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

In punto di violazione delle norme di diritto e di contratto collettivo, il ricorrente ha censurato la sentenza per avere ritenuto fare parte delle mansioni dell’autista, a tenore del CCNL, il sollevamento della sponda posteriore del rimorchio, il sollevamento della paratia interna, l’aggancio e sgancio del rimorchio al trattore.

Ha dedotto la contrarietà di tale assunto alla disciplina dell’art. 28 del CCNL AUTOTRASPORTI, prevedente il divieto di destinazione dell’autista ad operazioni di facchinaggio ed unicamente la sua collaborazione di carattere tecnico alle operazioni di carico e scarico; la indicazione testuale di una “collaborazione” dell’autista presupponeva che le attività accessorie fossero svolte con l’aiuto dei soggetti che effettuavano le operazioni materiali di facchinaggio nè rilevava a definire un diverso contenuto della mansioni una eventuale prassi aziendale, non legittima perchè in violazione della norma collettiva.

Una analoga disciplina risultava dall’art. 11 dello stesso contratto collettivo e dal D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3, comma 1, lett. a, n. 1 norme relative all’orario di lavoro degli autisti.

Il motivo è infondato.

L’art. 28 del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE del 29 gennaio 2005, rinnovato con successivi accordi, applicabile ratione temporis, dispone, al comma 1 che:

“L’autista non deve essere comandato nè destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate”.

Utile premessa è il rilievo che le operazioni di carico e scarico sono distinte da quelle di autotrasporto prima ancora che dal contratto collettivo dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore).

L’art. 2 infatti a tali fini distingue il “vettore” – ovvero l’impresa di autotrasporto autorizzata – dal “caricatore”, che definisce come l’impresa che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.

Premessa la distinzione della attività delle due imprese, la collaborazione dovuta dall’autista alle attività dell’impresa del caricatore consistono, per quanto risulta dalla lettera del contratto collettivo – e per come comunque risulterebbe dal generale obbligo di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto – nel far sì – ovvero nel rendere possibile – che le attività di carico e scarico dell’automezzo vengano effettuate. Trattasi degli interventi sull’automezzo atti tecnicamente a consentire il carico e lo scarico ovvero esattamente le attività – di predisposizione della sponda posteriore e delle paratie interne dell’automezzo – individuate nella sentenza impugnata come pertinenti al profilo professionale dell’autista.

In sostanza l’autista deve autonomamente predisporre il camion al carico o allo scarico, fornendo in tal senso la propria collaborazione alle attività del caricatore.

La esecuzione della attività di aggancio del rimorchio al trattore, poi, è poi dovuta dall’autista in esecuzione della clausola generale degli artt. 1175 e 1375 c.c., essendo egli tenuto all’approntamento dell’automezzo affidatogli al fine della esecuzione della prestazione.

Sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 il ricorrente ha dedotto che le mansioni da lui svolte alla data del licenziamento erano diverse da quelle considerate dal CTU.

Ha esposto di avere evidenziato con l’appello:

– che nel giudizio di inidoneità del medico aziendale non erano indicate le mansioni svolte;

– che nella lettera inviata dal datore di lavoro allo S.PRE.S.A.L (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), a seguito di impugnazione del giudizio di inidoneità, si indicavano come mansioni incompatibili il lavoro notturno presso il magazzino del cliente B. e lo spostamento di pesi, quali colli e confezioni di bevande;

– che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del 21.2.2011 non indicava le attività di sollevamento delle sponde e della paratia interna;

– che la cartella sanitaria aziendale, istituita solo nel giugno 2011, non descriveva le mansioni da lui svolte.

Le attività considerate dal ctu erano indicate solo nel documento di valutazione dei rischi Movimentazione Manuale Carichi (MMC) del 24.2.2011, che non aveva data certa anteriore al licenziamento e la cui data era stata espressamente contestata nelle note critiche alla CTU.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non deduce un vizio processuale di omesso esame della domanda di appello ma piuttosto un vizio di omesso esame degli elementi istruttori relativi alle mansioni svolte dal lavoratore alla data del licenziamento, in contrasto con l’accertamento compiuto al riguardo dal giudice dell’appello. Si legge infatti in sentenza che l’ A., al pari degli altri autisti, era chiamato ordinariamente a svolgere operazioni quali “la movimentazione della sponda posteriore e delle paratie interne degli automezzi”, come emerso dalla istruttoria svolta (pagina 11 della sentenza, in fine e pagina 12, in principio).

Il motivo avrebbe potuto essere dedotto, pertanto, soltanto sotto il profilo del vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella fattispecie di causa, tuttavia, trova applicazione l’articolo ratione temporis (il ricorso in appello è stato depositato nell’anno 2014) l’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, a tenore del quale allorquando, come nella fattispecie di causa, la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti a questioni di fatto il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

Sicchè la deducibilità del vizio di motivazione è a priori esclusa nella presente sede.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 68 del 1999, art. 4, artt. 28 ed 11 CCNL ATOTRAPORTI, D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3, art. 1362 c.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione degli artt. 112, 115, 166, 132 e 156 c.p.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La censura afferisce alla statuizione di inaccoglibilità della ipotesi del lavoratore di avvalersi della collaborazione di operai per svolgere le mansioni di movimentazione della sponda posteriore e della paratia interna, alle quali era stato giudicato inidoneo.

Il motivo è infondato.

Si è già detto nell’esaminare il primo motivo che la collaborazione cui l’autista è tenuto deve tenere conto della distinzione delle due attività di autotrasporto e di caricamento (il che rileva anche ai fini assicurativi) sicchè non potrebbe richiedersi ai dipendenti dell’una impresa di svolgere anche – (seppure parzialmente) – le attività svolte dall’altra; come la collaborazione dell’autista deve esaurirsi nella sfera della attività di autotrasporto e non determinare una compartecipazione alla attività dei dipendenti dell’impresa di facchinaggio così non può chiedersi a questi ultimi di partecipare alle attività dell’autista.

Il che implica che l’autista è tenuto a provvedere alla predisposizione dell’automezzo prima del carico e dello scarico, senza interferenza con tali operazioni.

Nè coglie nel segno la obiezione che non si può “collaborare” – nei termini richiesti dalla norma collettiva – da soli: il termine collaborazione sta infatti ad indicare nella norma collettiva che la attività dell’autista è funzionale a quella di un’altra impresa sicchè la collaborazione è tra due attività e non tra due persone.

Il ricorrente ha ancora sostenuto che la necessità dell’intervento di una seconda persona deriverebbe dal documento di valutazione dei rischi Movimentazione Manuale Carichi (MMC) del 24.2.2011, riportandone alcuni passi e dalle dichiarazioni del teste ing. BO., che lo aveva redatto.

Sul punto il motivo incorre nella preclusione l’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, come sopra rilevata, in quanto il vizio dedotto attiene all’omesso esame di un fatto (il peso della sponda e della paratia degli automezzi del datore di lavoro ed il relativo indice di sollevamento) deducibile in questa sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 68 del 1999, art. 4, art. 2097 c.c., art. 28 CCNL AUTOTRASPORTO, D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3, art. 1362 c.c., art. 2097 c.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione degli artt. 112, 115, 166, 132 e 156 c.p.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo è relativo all’accertamento in sentenza della impossibilità di adibire il dipendente ad altre linee di trasporto non richiedenti la esecuzione delle attività per le quali egli era stato ritenuto non idoneo.

Il ricorrente ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui, esaminando la linea di trasporto di generi alimentari per conto della MAAR spa, affermava, da un lato, che le attività di scarico dei colli e di movimentazione delle “4 zampe” fossero di competenza dell’autista (e ciò in contrasto con l’art. 28 CCNL), dall’altro, che tali attività erano venute meno (dovendosi, invece, avere riguardo al loro svolgimento all’epoca del licenziamento).

Ha, altresì, censurato la sentenza per avere valorizzato il fatto che egli non aveva indicato la sua disponibilità ad essere assegnato al trasporto MARR spa; era invece a carico del datore di lavoro l’onere di offrire un impiego alternativo e dimostrare, poi, in causa la impossibilità del reimpiego.

Il motivo è inammissibile.

Esso attiene all’accertamento dei fatti di causa ed, in particolare, alla verifica della disponibilità in azienda alla data del licenziamento di altre collocazioni lavorative compatibili con le condizioni di salute del dipendente. Pertanto incorre nella preclusione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, in quanto censura un accertamento di fatto, impugnabile nella sede di legittimità unicamente sub specie di vizio della motivazione.

Non si rilevano, invece, affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di diritto o con le previsioni del CCNL giacchè nella motivazione non si afferma che il ricorrente fosse tenuto a compiere le operazioni di carico e scarico di colli ma unicamente che era tenuto a “collaborare alle operazioni tecniche di carico e scarico dell’automezzo affidatogli”, in piena aderenza alla norma dell’art. 28 CCNL.

Sotto il profilo della attribuzione dell’onere della prova, la Corte rileva poi che il giudice del merito ha affermato (pagina 16 della sentenza) che la società aveva dimostrato in giudizio l’impossibilità del repechage e dunque ha ritenuto acquisita nel giudizio la prova positiva del fatto.

Tale evidenza toglierebbe comunque rilievo, per il principio di acquisizione, ad eventuali vizi di attribuzione del relativo onere probatorio; in ogni caso il tenore della statuizione denota che a base del ragionamento del collegio giudicante vi era la corretta individuazione del datore di lavoro come parte onerata della prova.

Le ulteriori affermazioni della sentenza in ordine alla mancata individuazione da parte del lavoratore di altri posti disponibili, per come risulta dalla complessiva lettura della decisione, sono invece volte unicamente a confermare la acquisizione probatoria, per la mancanza di una prova contraria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, L. n. 68 del 1999, art. 4;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione degli artt. 112, 115, 166, 132 e 156 c.p.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La censura ha ad oggetto la statuizione con cui veniva disattesa la ipotesi di assegnare il ricorrente ai soli trasporti presso magazzini forniti di “ribalta”, piano di carico e scarico che escludeva la necessità di movimentare la sponda posteriore dell’automezzo.

Il ricorrente ha esposto che dalla attività istruttoria era emerso trattarsi di gran parte dei magazzini della società LIDL e che la affermazione in sentenza della impossibilità della assegnazione esclusiva richiesta, in quanto i viaggi erano assegnati dal Consorzio UNITRA, non era sorretta dalle acquisizioni istruttorie.

Il motivo è inammissibile.

La esposizione dei suoi contenuti rende evidente che la censura attiene all’accertamento dei fatti di causa sicchè essa ricade in limine nelle previsione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 167, 168 e 169, art. 2087 e 2697 c.c., dell’art. 28 CCNL AUTOTRASPORTI, della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, della L. n. 68 del 1999, art. 4;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione degli artt. 112, 115, 166, 132 e 156 c.p.c.;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Con il motivo la parte censura la sentenza per avere condiviso l’operato del CTU, la cui indagine era stato eseguita su automezzi posti a disposizione dello stesso datore di lavoro, senza verificare il loro stato di manutenzione e le condizioni di piena efficienza nè la possibilità di ricorrere ad ausili tecnici atti ad eliminare con un costo sostenibile i rischi connessi alle operazioni di movimentazione.

Il motivo è inammissibile.

Le ragioni della censura mirano ad infirmare la valutazione di fatto compiuta dal giudice del merito, sulla base della consulenza d’ufficio, in ordine alla inidoneità della parte ricorrente all’esercizio delle mansioni.

Il suddetto accertamento attiene alle questiones facti non censurabili nella presente sede, come più volte ribadito, ex art. 348 ter c.p.c..

La denunzia di violazione delle norme di diritto non individua le statuizioni della sentenza oggetto del vizio.

A prescindere dal suddetto difetto di specificità della censura (ex art. 366 c.p.c., n. 4), resta poi insuperabile il rilievo che la denunziata necessità di applicazione delle norme di prevenzione dà per presupposta la esistenza di una data soglia di rischio (indice di sollevamento superiore ad 1) ovvero un accertamento di fatto che in questa sede di legittimità potrebbe trovare ingresso esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

6. Con il sesto motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: per violazione e falsa applicazione degli artt. 191 c.p.c. e segg. e dell’art. 111 Cost.;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: per violazione degli artt. 112, 115, 166, 132 e 156 c.p.c..

La denunzia attiene al rigetto del motivo di appello con cui si deduceva che la sostituzione del CTU da parte del giudice del primo grado ed il rinnovo delle indagini erano avvenute in violazione dell’art. 196 c.p.c. e del principio di economia processuale, presidiato dall’art. 111 Cost..

Il ricorrente ha, altresì, censurato la mancanza di motivazione tanto della sostituzione del ctu da parte del giudice del primo grado che della adesione, in entrambi i gradi di merito, alla seconda consulenza sebbene giunta a conclusioni opposte a quelle rese dal primo CTU.

Il motivo articolato sotto il profilo della violazione dell’art. 196 c.p.c. è infondato.

Il giudice dell’appello ha affermato che la sostituzione del primo CTU da parte del giudice del primo grado era giuridicamente corretta, per la non condivisibilità delle sue valutazioni circa le attività esigibili dal lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro.

Tale statuizione appare immune da vizi di diritto giacchè, in ragione della natura altamente fiduciaria della nomina, la non condivisione del ragionamento logico-giuridico del ctu da parte del giudice del merito configura i “gravi motivi” di cui all’art. 196 c.p.c..

La correttezza in punto di diritto della sostituzione del ctu assorbe le censure mosse alla rinnovazione delle indagini sotto il profilo dell’art. 111 Cost.

Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui censura un vizio di motivazione riferibile al giudice del primo grado, che non è deducibile in questa sede di legittimitàtnella quale la verifica concerne le sole statuizioni del giudice dell’appello.

La motivazione del giudice dell’appello di adesione alle conclusioni della seconda consulenza tecnica (nel senso della inidoneità del lavoratore alle mansioni) è ampiamente articolata sicchè non ricorre il vizio di mancanza della motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – unico denunziabile nella fattispecie di causa.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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