Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13805 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6072/2019 R.G. proposto da:

D.S.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. SANVITALE Carlo, presso il cui studio legale,

sito in Roma, alla via Cicerone, n. 66, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4693/05/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestataria catastale in epigrafe indicata la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale degli immobili di proprietà della stessa.

Sostenevano i giudici di appello che l’appello era tempestivo in quanto spedito per posta in data 05/12/2016 e quindi entro il termine di impugnazione breve di sei mesi decorrenti dal 26/09/2016, data di pubblicazione della sentenza impugnata. Nel merito riteneva corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria.

Avverso la citata sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non replica l’intimata, denunciando, con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, sostenendo che la CTR non aveva rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 03/10/2016 e che il termine di sessanta giorni, di cui alla citata disposizione, era irrimediabilmente decorso alla data del 05/12/2016, di spedizione dell’impugnazione.

Il motivo è fondato e va accolto risultando dagli atti di causa, cui questa Corte ha accesso in ragione del tipo di vizio denunciato (ex multis, Cass. n. 6014 del 2018), specificamente indicati in ricorso, che la sentenza di primo grado venne notificata all’Agenzia delle entrate, presso il domicilio eletto, in data 03/10/2016, sicchè il termine di impugnazione di sessanta giorni, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, comma 1, andava a scadere venerdì 02/12/2016. Pertanto, alla data del 5/12/2016, di spedizione dell’appello, il termine era irrimediabilmente decorso. L’inammissibilità dell’impugnazione, che va, quindi, dichiarata, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione del provvedimento di classamento, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, (motivo comunque fondato alla stregua di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019), resta assorbito.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito, di inammissibilità del ricorso d’appello.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate quelle del grado di appello in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese del grado d’appello.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Il Presidente Antonio GRECO

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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