Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13804 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13804

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24771/2014 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE ACQUARONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RIVIERA TRASPORTI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MALENA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/04/2014 R.G.N. 789/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE;

udito l’Avvocato MALENA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 90 del 17.4.2014 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia n. 43/2013 del Tribunale di Imperia con cui era stata respinta la domanda, proposta da S.G., volta all’accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del provvedimento di destituzione adottato dalla Riviera Trasporti spa il 20.12.2010.

2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato in sintesi che: a) la condotta contestata del 25.8.2010 riguardava i giorni 15 e 16 luglio e atteneva, oltre al mancato rispetto di una richiesta di una fermata avanzata da alcuni passeggeri, alla assunzione di un comportamento non consono alle mansioni affidate e pregiudizievole della fiducia perchè, contrariamente a quanto previsto dalle norme sia contrattuali che legali, aveva consegnato un solo biglietto a più persone paganti strappando a metà il titolo di viaggio e rivendendo le due parti dello stesso a più utenti, come evidenziato da numerose testimonianze; b) il tempo intercorso tra le condotte e la contestazione era giustificato dal fatto che gli episodi furono appresi da una lettera del 17.7.2010 del Sindaco di Cipressa che, a sua volta,li aveva conosciuti de relato, allegando a sostegno frazioni di titoli di viaggio in relazione ai quali fu necessario svolgere indagini per la identificazione dell’autore del fatto; c) non era stato violato – nell’ambito del procedimento disciplinare – il diritto di difesa, sia perchè tale eccezione era stata sollevata per la prima volta solo in appello, sia perchè non era stato indicato quali attività fossero state precluse; d) la contestazione era specifica e completa; d) l’assenza della relazione scritta di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 53, comma 3, non incideva sulla regolarità della procedura disciplinare; e) non era fondata l’eccezione di ultrapetizione fondata sul fatto che era stata ritenuta legittima la sanzione della destituzione in ragione di plurime vendite illecite mentre, invece, la contestazione faceva riferimento alla vendita di “un solo biglietto”; f) non poteva dubitarsi che S.G. fosse stato l’autore delle plurime vendite e che vi era stata l’appropriazione del denaro percepito in misura maggiore rispetto a quello dovuto; g) la fattispecie era riconducibile alla ipotesi di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 45, sanzionabile con la destituzione e, comunque, si trattava di violazioni gravi che minavano irreparabilmente il rapporto fiduciario ex art. 2119 c.c..

3. Per la cassazione propone ricorso S.G. affidato a cinque motivi.

4. Resiste con controricorso Riviera Trasporti spa.

5. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del difetto di motivazione con riguardo ad un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la Corte territoriale tenuto conto che egli aveva sempre negato di avere tenuto le condotte ascrittegli, sia nel procedimento disciplinare che in quello giudiziario, facendo riferimento alla assenza di “palline” segnalanti la presenza di una fermata solo in via di mera ipotesi.

2. Con il secondo motivo, in relazione alla tempestività della contestazione, si censura la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto ritenuta erroneamente inapplicabile anche al rapporto degli autoferrotranvieri dai giudici di seconde cure che avevano sottovalutato anche la mancata consegna dei documenti che provavano gli illeciti disciplinari e la mancata predisposizione della relazione prescritta dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53. Si duole il ricorrente della violazione del principio di buona fede, perchè la contestazione dei fatti avrebbe dovuto avvenire prima dei 40 giorni dalla comunicazione dei fatti, del difetto di motivazione su punti decisivi riguardanti il notevole numero delle persone trasportate (da 20-30 fino a 70) e la impossibilità, stante il tempo intercorso tra i fatti e la contestazione, di identificarli per reperire testimoni o elementi a propria discolpa e, infine, della contraddittorietà della motivazione perchè, da un lato, detto lasso temporale era stato ritenuto necessario per svolgere indagini e, dall’altro, era stato riconosciuto che i nomi dei passeggeri che avevano consegnato i biglietti non erano noti.

3. Con il terzo motivo, in relazione alla genericità della contestazione, si deduce la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio di buona fede contrattuale ribadendo che il tempo trascorso, l’assenza della relazione ex art. 53 R.D. citato, la mancata ottemperanza all’ordine di consegnare tutta la documentazione istruttoria avevano determinato una violazione del principio di specialità della contestazione e la lesione del suo diritto di difesa. Anche in relazione a tali profili, il ricorrente sostiene il difetto di motivazione su circostanze decisive ai fini del decidere.

4. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere andati i giudici del merito oltre a quanto richiesto avendo giudicato su fatti che, non solo non erano stati mai contestati, ma neppure erano stati indicati nè richiesti dalla società.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), sia in ordine alla sua individuazione quale autore dei fatti, sia sulle modalità di commissione delle condotte, richiamando, a tal uopo, alcune deposizioni testimoniali.

6. Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., avanzata dalla difesa dell’odierno ricorrente, con riguardo al procedimento penale pendente presso questa Suprema Corte per gli stessi fatti per cui si procede in questa sede sotto l’aspetto disciplinare.

7. Invero, come più volte affermato da questa Corte (tra le altre Cass. 9.4.2003 n. 5530), poichè nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3 c.p.p., comma 2 abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressochè completa autonomia e separazione tra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 nuovo c.p.c., comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti.

8. Venendo al merito, il primo motivo è inammissibile.

9. Nella fattispecie in esame l’appello è stato introdotto con ricorso depositato l’11.12.2013 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.4.2014.

10. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili oppure perplessi ed obiettivamente incomprensibili (Cass. 9.6.2014 n. 12928).

11. Tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame in quanto la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione logica, congrua e chiara, valutando le giustificazioni in sede disciplinare del dipendente, che quest’ultimo aveva ammesso di non essersi fermato nel tratto in cui i passeggeri avevano chiesto di scendere perchè non era prevista nè segnalata con l’apposita “pallina” alcuna fermata.

12. Trattandosi di doglianza inerente le questioni di fatto già valutate in modo conforme dai giudici di merito, essa è inammissibile.

13. Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere scrutinati congiuntamente.

14. E’ fondata la censura riguardante le violazioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 e il R.D. n. 148 del 1931, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla dedotta nullità del procedimento disciplinare.

15. In materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la speciale disciplina dettata dall’allegato A al R.D. n. 148 del 1931, non è stata abrogata dalla L. n. 300 del 1970, art. 7.

16. Questa Corte (Cass. 22.5.2009 n. 11929) ha ricordato, anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonchè la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301/2004).

17. E’ stato, altresì, ribadito (cfr. Cass. 6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro egli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell’ordinamento”.

18. Orbene, recita il R.D. n. 148 del 1931, art. 53 commi 7 e 8:

“In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l’agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destinazione, i suddetti funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell’incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o no vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l’opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell’art. 46, la permanenza dell’agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventivo fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L’opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l’agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio:dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l’applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”.

19. Si è affermato (cfr. Cass. 3.7.2015 n. 13654), con argomentazioni condivisibili cui si intende dare continuità, che il suddetto articolo delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla L. n. 300 del 1970.

20. La prima fase è integrata dalla contestazione dell’addebito con invito all’incolpato affinchè si giustifichi.

21. La seconda – che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente – prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all’uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.

22. Solo dopo tale relazione si passa alla terza – eventuale – fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all’interessato con comunicazione scritta personale.

23. A questo punto l’incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell’opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell’addebito, ma anche quello della natura e della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

24. Nel caso in esame, è pacifico che non sia stata redatta la relazione ex art. 53 R.D. citato che è un passaggio necessario perchè deve essere corredata dall’opportuna documentazione delle indagini svolte in relazione alle quali, dopo la notifica del cd. opinamento, possono essere presentate dall’incolpato nuove giustificazioni.

25. Le fasi del procedimento non possono essere omesse o concentrate, altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell’iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare.

26. E la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (L. n. 300 del 1970, art. 7, in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente).

27. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione delle norme sopra indicate.

28. La trattazione delle altre doglianze e degli altri motivi resta assorbita.

29. Per le ragioni sopra indicate con riguardo al 2^ e 3^ motivo e nei limiti delle stesse, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, che provvederà alla valutazione dei fatti rilevanti nel giudizio sulla base delle norme ad essi attinenti del R.D. n. 148 del 1931, tenendo altresì conto delle ulteriori eccezioni e deduzioni prospettate dalle parti e ritenute assorbite in questa sede.

30. Il giudice di rinvio provvederà altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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