Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13804 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13804 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26685-2011 proposto da:
EDIL SCAVITER SRL IN LIQUIDAZIONE 06344420150, in
persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167,
presso lo studio dell’avvocato BAURO FRANCESCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ISGRO’ VINCENZO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO EDIL SCAVITER SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
BARTOLOMEO GASTALDI 1, presso lo studio dell’avvocato
BENUCCI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 31/05/2013

all’avvocato LISSONI ROBERTO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA
EZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CANTELE

vrrromo giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

MILANSERVICE SRL, PANTA SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 1139/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 31/03/2011, depositata il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 26685 sez. M1 – ud. 13-03-2013
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BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA COOP SPA, in persona

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La società Edil Scaviter s.r.l. in persona del suo legale
rappresentate p.t. ha reclamato innanzi alla Corte d’appello
di Milano la sentenza n.190 del 29-9/6.10.2009 dichiarativa

seguito di declaratoria d’incompetenza a provvedere disposta
dal Tribunale di Milano, deducendo sia la violazione del
disposto dell’art. 15 legge fall., attesa la sua omessa
convocazione per l’udienza prefallimentare, sia la nullità
della notifica del decreto di fissazione dell’udienza
anzidetta, eseguita dalla creditrice istante a mezzo servizio
postale.
Il reclamo è stato respinto dalla Corte di merito adita con
sentenza n. 1139 depositata il 21 aprile, contro cui
l’anzidetta società ha proposto ricorso per cassazione
affidandolo a tre motivi resistiti dal curatore fallimentare
e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con rispettivi
controricorsi. Gli altri intimati non hanno invece spiegato
difese..
Il ricorso Cponsigliere rel,, ha osservato che:” il ricorso
appare manifestamente infondato.
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.
15 legge fall. sull’assunto che il Tribunale di Monza non ne
dispose la convocazione, e che l’Avv. Massimo Saporiti che
l’aveva assistita spiegando difesa innanzi al Tribunale di

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del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Monza a

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Milano, all’udienza del 21.9.2010 celebrata innanzi al
Tribunale di Monza, aveva dichiarato di aver rinunciato al
mandato sì che dovevasi ritenere che essa non avesse avuto
cognizione della convocazione, trattandosi di un giudizio

declaratoria d’incompetenza.
I resistenti deducono l’infondatezza della censura.
La decisione impugnata ha disposto il rigetto della censura
correttamente interpretando il disposto dell’art. 9 bis legge
fall. che, secondo consolidato orientamento di questa Corte,
ha portato ad emersione, rendendolo operante a pieno regime
(cfr. Cass. n. 13316/2010 e n. 22544/2010), il principio
della prosecuzione della procedura disponendo la traslazione
automatica innanzi al giudice competente del procedimento e
coordinandolo sia con quello del giudice naturale, sia con
quello della necessaria unitarietà del giudizio. Privo del
rilievo che la ricorrente assume invece dirimente è pertanto
la diversità del numero di ruolo attribuito al procedimento
presso il tribunale di Monza competente, trattandosi di mero
adempimento conseguente alla sua iscrizione nel registro
degli affari ivi trattati. Corollario della riscontrata
unitarietà del procedimento prefallimentare è la regolarità
della notifica dell’avviso di convocazione eseguita presso
l’Avv. Saporiti, difensore costituitosi per la debitrice
odierna ricorrente presso il Tribunale remittente, non

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nuovo e diverso rispetto a quello conclusosi con la

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essendone intervenuta la sostituzione alla data dell’udienza
prefallimentare svoltasi innanzi al Tribunale di Monza, in
cui il predetto, nella veste di procuratore di cui era ancora
munito ex art. 86 c.p.c., comparve per la società convocata

senza affatto dolersi dell’omesso accoglimento di una sua
richiesta di differimento dell’udienza, alla quale non reca
cenno alcuno nell’articolazione della censura, insiste nel
sostenere l’indeclinabilità della sua convocazione personale
che, alla luce di tale ricostruzione della vicenda
processuale, deve dichiararsi inutile. La non pertinenza dei
precedenti, richiamati nel motivo a conforto della censura,
al nucleo della questione ed alla ratio decidendi fondante la
pronuncia che l’ha risolta nei sensi riferiti, non induce a
rivisitare l’esegesi richiamata.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici di
merito avrebbero erroneamente ritenuto valida la notifica del
ricorso di fallimento e del decreto di convocazione innanzi
al Tribunale fallimentare, eseguita ai sensi dell’art. 149
c.p.c. senza specificare le ragioni dell’impossibilità di
eseguire la notifica a mente dell’art. 145 c.p.c..
La sentenza impugnata afferma correttamente che la norma
citata -art. 145 c.p.c.- si limita a disciplinare luogo e
soggetti ma non esclude che con riferimento ad essi la
notifica possa essere eseguita direttamente dall’ufficiale

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dichiarando l’intervenuta revoca del mandato. La ricorrente,

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giudiziario a mezzo del servizio postale. L’assunto non trova
smentita nei precedenti citati dalla ricorrente che non
recano riferimento alcuno alla preclusione che essa asserisce
posta dalla norma richiamata all’immediata applicabilità

collettivo. Occorre comunque osservare che, come rilevato dai
controricorrenti, si afferma nella decisione in esame che il
decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare venne
ritualmente notificato alla società in persona del suo legale
rappresentante e l’assunto non è stata fatto segno di censura
col presente ricorso; infine che, dal momento che all’udienza
fissata per la convocazione comparve l’Avv. Saporiti, tuttora
procuratore della società convocata, l’atto raggiunse il suo
scopo e dunque, l’asserito vizio di nullità restò sanato a
mente dell’art. 156 comma 3 c.p.c. (per tutte Cass. n.
16759/2011).
Il terzo motivo con cui la ricorrente ascrive a vizio della
sentenza impugnata l’indicazione nel dispositivo del
Tribunale di Milano invece che del Tribunale di Monza quale
giudice che ebbe a dichiararne il fallimento concreta mero
errore materiale”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta
neppure avversata da parte ricorrente e per l’effetto rigetta
il ricorso e condanna parte anzidetta alla refusione in

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dell’art. 149 c.p.c. in caso di notifica destinata ad ente

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favore di ciascuno dei resistenti delle spese del presente
giudizio liquidandole come da dispositivo.
PQM
La Corte:

delle spese della presente fase di legittimità liquidandole
in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi

e

3.100,00 di cui 100.00 per esborso oltre accessori di
legge.
Roma, il 13.3.2013

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

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