Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13804 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5888/2019 R.G. proposto da:

F.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. DIONESALVI Salvatore, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Sebastiano Veniero, n. 8, presso lo

studio legale del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/03/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diverse cartelle di pagamento di cui il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate e di cui era venuto casualmente a conoscenza a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, dopo aver rilevato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle emesse per crediti non tributari (crediti INPS, INAIL e violazioni al codice della strada), rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inammissibile l’originario ricorso in quanto tardivamente proposto risultando correttamente notificate le cartelle di pagamento impugnate.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni della controricorrente di inammissibilità del ricorso contrariamente a quanto eccepito, l’esposizione, seppur succinta, dei fatti di causa è idonea ad offrire una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti di causa, posto peraltro che “non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi” (Cass. n. 17036 del 2018). Invece, dell’inammissibilità dei singoli motivi di ricorso, pure eccepita dalla controricorrente, anche con rifermento al disposto di cui agli artt. 360-bis, n. 1, e 348-ter c.p.c., si dirà in prosieguo nel corso del loro esame.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Motivi entrambi incentrati sull’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione in grado di appello con un avvocato del libero foro.

Al riguardo osserva il Collegio che l’eventuale fondatezza della doglianza non comporta automaticamente l’accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in quanto, “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonchè Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).

Ed in effetti il motivo è manifestamente infondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato citato R.d., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del 1 D.L. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 59, che prevede che ” Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, sostenendo che la CTR aveva rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione non eccepita da alcuna delle parti e che aveva “omesso di pronunciare la rimessione in termini stabilita dall’art. 59” citato.

Il motivo è infondato sia perchè la questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio fino a quando sul punto non intervenga il giudicato (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35 del 07/01/2008; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6405 del 17/03/2010), sia perchè la CTR, diversamente da quanto affermato nel motivo in esame, ha espressamente indicato in motivazione il giudice avente giurisdizione per i crediti non tributari di cui ad alcune delle cartelle di pagamento impugnate e, precisamente, il giudice del lavoro per i crediti INPS ed INAIL ed il giudice di pace per le violazioni al codice della strada.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., artt. 2946 e 2948 c.c. sostenendo che la CTR non aveva esaminato le censure mosse alle pagine da 6 a 8 del ricorso in appello in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti erariali.

Il motivo è fondato.

Invero, la CTR ha omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione dei crediti erariali benchè la stessa fosse stata proposta con il ricorso introduttivo e riproposta in grado di appello, per come risulta dalle pagine 6 e 8 del ricorso d’appello, allegato al ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e alle “raccomandazioni” contenute nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015).

Il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., è incentrato sull’omessa pronuncia della CTR sulle “censure mosse dall’appellante in merito alla produzione documentale dell’Agenzia di Riscossione”.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza oltre che per novità della censura, avendo la ricorrente del tutto trascurato di indicare in ricorso il motivo d’appello che sostiene non essere stato esaminato dalla CTR e di cui non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata. Inoltre la ricorrente ha omesso nel ricorso la doverosa e necessaria specificazione dell’eccezione che sostiene di aver sollevato in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. Infatti, la contestazione della conformità dei documenti non può essere effettuata con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; più recentemente, Cass. n. 4053 del 2018, secondo cui “il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”. “E tanto è necessario, ai fini dell’ammissibilità della contestazione e, conseguentemente, del motivo in esame – in quanto solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l’efficacia della contestazione, il giudice di merito può provvedere, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ad ordinare all’agente della riscossione il deposito degli originali (cfr. Cass. n. 8446 del 2015; v. anche Cass. n. 9773 del 2009, n. 22770 del 2006) giacchè, in caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali” (Cass. n. 8059 del 2017).

Peraltro, “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 12737 del 2018).

Il motivo è anche infondato essendo noto che “Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).

Il sesto motivo, incentrato sull’applicazione del D.L. 119 del 2018, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, secondo cui sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è infondato in quanto la controricorrente ha indicato le cartelle “annullate per effetto del D.L. n. 119 del 2018”, le altre essendo tutte di importo superiore.

In estrema sintesi, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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