Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13803 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13803 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23029-2011 proposto da:
SIDOTI ABATE MARIA SDTMRA44A48A177G, la quale agisce
nella veste di erede della sig.ra Rundo Rosina, elettivamente domiciliata
in ROMA, V.LE ANGELICO 86, presso lo studio dell’avvocato
ACCETTA BIAGINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MANFREDI GIGLIOTTI MICHELE giusta mandato speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
CALCO’ SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI GUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTELLA
SILVANO giusta procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controrkorrente avverso il provvedimento n. R.G. 214/2010 del TRIBUNALE di
PATTI del 15/07/2011, depositato 11 02/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 23029 sez. MI – ud. 13-03-2013
-2-

13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA

23029/2011

Ritenuto in fatto e in diritto

Il Tribunale di Patti, con ordinanza depositata il 2 agosto
2011, ha dichiarato improponibile il reclamo, proposto ai
sensi dell’art. 669

terdecies

c.p.c.

dall’Avv. Michele

l’ordinanza del 16.2.2010 che aveva disposto la sospensione
del giudizio d’opposizione al precetto introdotto
dall’intimato Sebastiano Saccò, avendo riscontrato il difetto
dello

jus postulandi del predetto difensore in conseguenza

del decesso della Mundo, parte officiante, intervenuta
nell’anno 2006 anteriormente alla data di notifica dell’atto
di precetto, eseguita il 4.7.2009.
Anna Maria Sidoti nella qualità di erede di Rosina Rundo ha
impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione articolato
in unico motivo cui il Saccò ha resistito con controricorso.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione
osservando che :” Il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio per essere dichiarato inammissibile.
Con fermo e consolidato orientamento questa Corte ha
affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione
indirizzato avverso il provvedimento pronunciato in sede di
reclamo ex art. 669 “terdecies” cod.proc.civ., quale che sia
la statuizione ivi assunta, ancorché dunque risolva questione
meramente processuale come nel caso di specie, dal momento
che tale pronuncia, pur coinvolgendo diritti processuali,

3

Manfredi Gigliotti quale procuratore di Rosina Mundo, avverso

23029/2011

non è idonea ad incidere con efficacia di giudicato sul
rapporto sostanziale ma conserva i caratteri di strumentalità
e provvisorietà propri del provvedimento impugnato (per tutte
Cass. nn. 1500/2000,12918/2000, da ultimo n. 7429/2012)”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla
quale la ricorrente contrappone con memoria difensiva
argomenti di confutazione inidonei a scalfirne la correttezza
in quanto reiterativi degli argomenti illustrati a sostegno
delle censure espresse nel ricorso, e per l’effetto dichiara
il ricorso inammissibile condannando la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da
dispositivo.
PQM
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l ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

delle spese del presente giudizio liquidandole in complessi C
2.600,00 di cui C 100,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Roma, il 13 marzo 2013

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