Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3488-2014 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BOEZIO 19, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), A.A., +

ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 793/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2013 r.g.n. 8760/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato ROBERTO MOZZETTI per delega Avvocato GILBERTO

CERUTTI;

udito l’Avvocato ALESSANDRA BETTONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da C.A. e da numerosi altri litisconsorti avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta a ottenere l’accertamento del diritto alla ripartizione in quote eguali della indennità di trasferta fra tutti gli ufficiali giudiziari inquadrati nelle posizioni C1 e B3, e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme dovute a detto titolo, quantificate per il C. in Euro 15.270,06.

2. La Corte territoriale, richiamato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, ha evidenziato che gli appellanti avevano fondato la domanda su un presupposto erroneo, ossia sulla assoluta interfungibilità delle funzioni intervenuta a seguito della sottoscrizione del CCNI del 5 aprile 2000. Ha osservato al riguardo che, in realtà, la parificazione era stata prospettata dalle parti collettive non come automatica bensì come meramente eventuale, in quanto la declaratoria della posizione economica C1 aveva previsto che i dipendenti dovessero svolgere “tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore…”.

3. Secondo il nuovo sistema di classificazione, pertanto, le notifiche, riservate in precedenza agli assistenti UNEP, transitati nella posizione economica B3, non necessariamente devono essere curate anche dagli ufficiali C1, sicchè destituita di fondamento doveva ritenersi la pretesa volta a ottenere la ripartizione della indennità di trasferta anche in relazione ad attività che, seppure astrattamente espletabili, non erano state in concreto effettuate, in quanto presso la Corte di Appello di Roma la cosiddetta interfungibilità non era mai stata attuata.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il solo C.A. sulla base di quattro motivi, articolati in più punti. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato mentre hanno resistito gli ufficiali giudiziari B3, i quali hanno eccepito la inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Antonio C. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 25 del C.C.N.I. del 5 aprile 2000 per il personale del Ministero della Giustizia. Richiamata la declaratoria delle posizioni economiche C1 e B3, rileva il ricorrente che le uniche attività precluse all’ufficiale giudiziario B3 sono quelle relative alla attività amministrativo-contabile e alla direzione della unità organica, mentre per quanto riguarda esecuzioni, notifiche e protesti il nuovo sistema di inquadramento è fondato sul principio della massima flessibilità. La Corte territoriale ha, quindi, violato la disposizione contrattuale richiamata in rubrica nel ritenere che la attività di notifica debba rientrare nelle competenze del personale B3 e che solo “eventualmente” possa essere curata anche dagli ufficiali C1.

2. Il secondo motivo lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2 del C.C.N.I 5 aprile 2000. Precisa il ricorrente che le parti collettive nel prevedere che ” gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto” hanno voluto far decorrere dal 5 aprile 2000 gli effetti del nuovo sistema di classificazione, sicchè nessun rilievo potevano avere le scelte attuate dai singoli uffici UNEP.

3. Con la terza censura il C. si duole della violazione dell’art. 1372 c.c. ed evidenzia che la forza cogente del contratto collettivo non può essere messa in discussione dal dirigente del singolo ufficio, il quale non ha il potere di decidere l’efficacia delle nuove disposizioni contrattuali.

4. Il ricorrente denuncia, con la quarta critica, la violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133 come modificato dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 7, comma 1. Quest’ultima disposizione aveva previsto che il dirigente dell’ufficio dovesse ripartire le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta “in parti uguali rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP”. L’incasso, quindi, è destinato non già al soggetto che materialmente effettua l’attività ma all’ufficio nel suo complesso e l’unica condizione è la assegnazione all’ufficio medesimo, senza che abbia rilievo alcuno la effettiva partecipazione al servizio che ha dato luogo al versamento della indennità. Da ciò il ricorrente fa discendere la impossibilità di ripartire “rispettivamente” il fondo fra figure professionali superate dal nuovo sistema di classificazione, posto che “eventuali” sono non solo le notifiche ma anche le esecuzioni e i protesti. In altri termini la figura unica di ufficiale giudiziario comporta la ripartizione della indennità fra tutti i dipendenti in parti eguali, a prescindere dall’inquadramento in B3 o C1.

5. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (Cass. 19.3.2004 n. 5565; Cass. 22.9.2006 n. 20599; Cass. 5.12.2008 n. 28859; Cass. 19.3.2010 n. 6748; Cass. 25.6.2013 n. 15934; Cass. 14.3.2016 n. 4921).

Nel caso di specie il ricorso si sostanzia nella inammissibile denuncia di violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 delle disposizioni della contrattazione collettiva integrativa, che, a detta del ricorrente, avrebbero realizzato la totale interfungibilità fra gli ufficiali giudiziari inquadrati rispettivamente nelle categorie B3 e C1, e contrappone una diversa interpretazione del contratto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto la fungibilità solo eventuale, ma non indica i canoni di ermeneutica violati dalla sentenza impugnata e, quindi, finisce per sollecitare questa Corte a fornire una inammissibile interpretazione diretta del contratto.

Anche il terzo e il quarto motivo, con i quali si denuncia rispettivamente la violazione dell’art. 1372 c.c. e del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 133 muovono dalla ritenuta erroneità della esegesi data alle disposizioni del CCNI, sicchè risultano egualmente inammissibili per le medesime ragioni sopra indicate.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

Non occorre provvedere sulle spese quanto al Ministero della Giustizia, rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA