Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13802 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10880-2011 proposto da:
NARDINI FABIO NRDFBA70A11C268W, IPPOLITI ROBERTO
PPLRRT66E25C746T, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. VIVIO
GIULIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
PICCHETTI LOREDANA,
INA ASSITALIA SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 938/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 03/03/2010;

Data pubblicazione: 31/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 10880 sez. MI – ud. 13-03-2013
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Ritenuto in fatto e in diritto
Picchetti Loredana adì il Giudice di pace di Rieti per
ottenere la condanna dei convenuti Piazza Giuseppe, Ippoliti
Roberto e Nardini Fabio al ristoro di danno patrimoniale

condotta colposa dei predetti. Il Giudice di pace con sentenza
non

definitiva

n.

61/2006,

disattesa

l’eccezione

d’incompetenza per valore formulata dai convenuti, estromesse
dal giudizio l’INA Assicurazioni terza chiamata in causa.
Quindi con sentenza definitiva n. 1191/2006 accolse la domanda
nei confronti del solo convenuto Piazza, che condannò a
risarcire all’attrice il danno in e 650,00.

I tre anzidetti

convenuti impugnarono entrambe le pronunce innanzi al
Tribunale di Rieti per contestare anzitutto la decisione sulla
competenza. Il Tribunale, costituitasi la Picchetti, accolse
l’appello e, dichiarata l’incompetenza del giudice di pace e
la propria competenza, pronunciò nel merito accogliendo la
domanda con sentenza n. 83/2009. I predetti soccombenti
proposero impugnazione alla Corte d’appello di Roma che,
facendo applicazione dell’orientamento espresso nella sentenza
n.

12248/2007 secondo cui, nell’ipotesi considerata,

la

pronuncia resa dal Tribunale nel merito è impugnabile con
appello, con sentenza n. 938 depositata il 3 marzo 21010, ha
respinto il gravame. Avverso questa decisione Piazza Giuseppe,
Ippoliti Roberto e Nardini Fabio hanno proposto ricorso per

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bp

procurati al muro di sua proprietà asseritamente ascrivibile a

cassazione sulla base di unico motivo. La parte intimata non
ha svolto difese. Il Consigliere rel. ha osservato che:” Il
ricorso

appare

manifestamente

infondato.

I

ricorrenti

censurano l’impugnata pronuncia ascrivendo alla Corte

costituendosi innanzi al Tribunale, avesse ribadito la domanda
nel merito laddove le sue difese si limitarono alla richiesta
di rigetto dell’appello, e non miravano pertanto ad ottenere
decisione dal predetto giudice quale organo di primo grado.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in simile
evenienza, non essendovi richiesta di decisione nel merito, la
pronuncia del Tribunale deve limitarsi all’accoglimento
dell’eccezione d’incompetenza-. Cass. n. 1248/2007-. Ciò
premesso, va osservato che la sentenza impugnata ha fatto buon
governo del richiamato enunciato, che pur essa ha citato,
sulla scorta dell’interpretazione delle difese svolte dalla
Picchetti nel suo atto di costituzione innanzi al Tribunale di
Rieti in funzione di giudice d’appello, ove la predetta ribadì
la domanda già spiegata nel suo atto introduttivo,
manifestando di
dell’eccezione

voler ottenere,
d’incompetenza,

in caso di
pronuncia

nel

rigetto
merito.

L’interpretazione del contenuto degli atti difensivi
appartiene al giudice del merito, che nella specie ha reso
conto del suo percorso esegetico, né è nella specie smentita
dal contenuto di quelle difese, riferite alla lettera nel

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d’appello d’aver erroneamente ritenuto che la Picchetti,

motivo, dalle quali emerge che, secondo quanto correttamente
ricostruito dalla Corte territoriale, l’attrice eccepì
l’infondatezza delle avverse eccezioni anche nel merito e
chiese confermarsi anche la decisione del giudice di pace che

l’effetto sulla sua originaria domanda. Il ricorso, quindi,
può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt.
375 e 380 bis c.p.c.”
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla
quale la ricorrente non contrappone in memoria convincenti
argomenti di confutazione o smentita, tanto meno riferiti
all’arresto citato nella proposta confermato da Cass.
n.1876/2013

e per l’effetto rigetta il ricorso omessa la

pronuncia sulle spese del presente giudizio attesa l’assenza
d’attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Roma, il 13 marzo 2013

aveva definito la lite nel merito, logicamente insistendo per

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