Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. I, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso l’avvocato SOTIRA

ANTONELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati DICEMBRE ENZO,

NOBILE VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

del giudizio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.A., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 09/04/2008, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per mancanza dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA