Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 22/05/2019), n.13802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3130-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREALPI INDUSTRIA CASEARIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato

CATALDO D’ANDRIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4526/2014 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4526/27/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 10.09.2014, che, a conferma della decisione di primo grado, riconosceva il diritto della Prealpi Industria Casearia spa al rimborso delle imposte, pari ad Euro 5.361.129,00, e dei relativi interessi (Euro 6.270.000,00), avverso la cui richiesta si era formato il silenzio rifiuto dell’Ufficio.

Ha riferito che il contenzioso traeva origine da una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dalla magistratura svizzera nel 1996, relativa ad operazioni di sovrafatturazione e annotazione contabile di un prezzo superiore a quello effettivo, eseguite per aggirare il dazio antidumping imposto dalla CEE sulle importazioni di formaggi dalla Svizzera ad un prezzo inferiore a quello minimo determinato. La differenza sovrafatturata era restituita dalla società venditrice Kaseunion in parte alla Prealpi, apparentemente a titolo di premi per raggiungimento del minimo di acquisti, in parte a P. G.B., all’epoca legale rappresentante e socio di maggioranza della Prealpi. Erano dunque seguiti avvisi di accertamento nei confronti della società e del P. relativamente agli anni d’imposta dal 1988 al 1994, tutti impugnati.

Emergendo peraltro dalla rogatoria internazionale due diversi importi, uno riferito alle somme restituite alla Prealpi e regolarmente contabilizzate, senza che potesse dimostrarsi la ricezione di ulteriori somme occulte, l’altro al P., per il quale mancava ogni riscontro di contabilizzazione presso la società, i contenziosi instaurati erano definiti con esiti opposti. Quello nei confronti della società si concludeva con la sentenza n. 757/21/2000 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, passata in giudicato, che accoglieva il ricorso introduttivo della contribuente. Quello nei confronti del P. si concludeva con la sentenza n. 4608/2008 della Corte di legittimità (che respingeva anche il ricorso per revocazione con ordinanza n. 14273/2010), nonchè con la sentenza n. 12291/2009 (la cui istanza di revocazione era respinta con ordinanza n. 11272/2011), che rigettavano definitivamente i ricorsi introduttivi del contribuente.

La società a questo punto, con istanza del 19.02.2010, chiedeva il rimborso delle imposte, a suo dire maggiori e non dovute versate a titolo di Irpeg ed Ilor negli anni dal 1988 al 1994, che con gli interessi ammontavano ad Euro 11.631.129,00. Assumeva in particolare che gli imponibili accertati definitivamente in capo al P., e le conseguenti maggiori imposte accertate e da questi infine pagate negli anni, erano corrispondenti agli imponibili già contabilizzati dalla Prealpi. Ne discendeva pertanto che le imposte versate dalla società dovevano ritenersi indebite, emergendo altrimenti una doppia imposizione. Donde l’insorgenza del diritto al loro rimborso.

Al silenzio rifiuto della Amministrazione era seguito il contenzioso. La Commissione Provinciale Tributaria di Varese aveva accolto il ricorso della contribuente con sentenza n. 44/03/2012. L’appello dell’Ufficio era stato rigettato con la decisione ora al vaglio della Corte. Con la decisione in sintesi il giudice regionale affermava che le somme contestate al P. fossero quelle già regolarmente poste a bilancio dalla società, e sulle quali questa aveva già eseguito il versamento delle proprie imposte, così emergendo una doppia imposizione della medesima ricchezza, e pertanto il diritto al rimborso.

L’Agenzia censura con quattro motivi la pronuncia:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, u.p. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente sostenuto che l’Ufficio avrebbe ammesso la sussistenza della doppia imposizione, senza basarsi sulle domande proposte effettivamente dalle parti e dando per provati fatti non ammessi anzi contestati;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e degli artt. 2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver giudicato sull’erroneo presupposto che vi fosse coincidenza tra le somme contabilizzate regolarmente dalla società Prealpi, su cui le imposte erano state incontrovertibilmente pagate, e quelle attribuite al P., circostanza invece disattesa dalle sentenze definitive della Corte di legittimità;

con il terzo per omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver analizzato la questione inerente l’assenza di coincidenza tra le somme percepite dal P. e quelle incassate dalla società Prealpi, e da questa contabilizzate ed assoggettate a tassazione;

con il quarto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21,comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il termine di 48 mesi per la proposizione dell’istanza di rimborso doveva decorrere dalla sentenza definitiva resa dalla Corte di cassazione (2008) e non dal giorno del versamento.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con ogni conseguente statuizione, anche di merito.

Si è costituita la società, contestando il fondamento delle censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

La società ha tempestivamente depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

La questione che si pone è se vi sia stata doppia imposizione, come pretende la società e come riconosciutole nelle due fasi di merito. Presupposto e chiave interpretativa di tutta la vicenda è dunque quella di valutare se l’imponibile addebitato al P. sia coincidente con l’imponibile dichiarato regolarmente dalla società e già assoggettato a tassazione.

Esaminando allora l’oggetto del contendere, è fondato il primo motivo, con il quale l’Agenzia assume che erroneamente il giudice regionale ha sostenuto che l’Ufficio avrebbe ammesso la sussistenza della doppia imposizione, senza basarsi sulle domande proposte effettivamente dalle parti e dando per provati fatti non ammessi anzi contestati. L’Ufficio al contrario sostiene che se il giudice di merito avesse letto nel complesso il motivo d’appello, avrebbe compreso che l’ipotesi della doppia imposizione era stata esclusa dalla Agenzia, che solo per supposizione “astratta ed eventuale” ne escludeva comunque l’applicabilità al caso concreto perchè, presupponendo il pagamento da parte di uno dei due contribuenti, al momento del deposito dell’atto d’appello il P. non aveva ancora adempiuto alcunchè.

Ciò premesso, la sentenza impugnata sostiene che nel caso di specie, avendo il P. saldato interamente il suo debito, ricorra la doppia imposizione, ed afferma che ciò fosse stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione, la quale nel ricorso aveva precisato “… che “la doppia imposizione invocata dalla società presupporrebbe il pagamento delle imposte a titolo definitivo” e “la controparte non può provare l’eventuale e fantasiosa ipotesi di doppia tassazione poichè ad oggi il sig. P. non ha versato integralmente le imposte””, mentre l’Agenzia stessa, “pur essendo a conoscenza dell’avvenuto pagamento integrale già prima dell’udienza di trattazione davanti al Collegio,…. non ha neppure dato atto…”.

Deve innanzitutto avvertirsi che il motivo di ricorso è stato esattamente collocato nell’ipotesi prevista nell’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che trattasi di errore di percezione della prova (implicita ammissione che se il P. avesse pagato in via definitiva il debito fiscale, “come poi avveratosi, si sarebbe avverata una ipotesi di doppia imposizione) e non di erronea valutazione della stessa (cfr. Cass., ord. n. 19293/2018; 27033/2018). In realtà, dal tenore dell’intero ricorso, risulta evidente che l’Amministrazione non ha mai ammesso che tra l’imponibile accertato nei confronti del P. e le somme regolarmente contabilizzate dalla società Prealpi vi fosse coincidenza, essendosi anzi affermato il contrario nel contenzioso relativo al silenzio rifiuto. Quella considerazione, inserita nella difesa dell’atto d’appello dell’Ufficio, era proprio volta ad ipotizzare che, neppure se per astratto si fosse trattato dei medesimi importi, poteva ritenersi perfezionata una doppia imposizione, mancando ancora il definitivo adempimento fiscale del P.. Considerazione probabilmente poco felice nella sua formulazione, ma che certamente non poteva essere intesa nel significato invece attribuitole dal giudice d’appello. Ne discende la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di censura, con il quale l’Agenzia, sotto il duplice profilo dell’error iuris e del vizio motivazionale, denuncia che il giudice d’appello avrebbe deciso sull’erroneo presupposto che vi fosse coincidenza tra le somme contabilizzate regolarmente dalla società Prealpi, su cui le imposte erano state incontrovertibilmente pagate, e quelle attribuite al P..

Va innanzitutto rilevato che nella valutazione complessiva della vicenda, sul piano logico-argomentativo prima ancora che su quello logico-giuridico, risulta incomprensibile il perchè, se l’imponibile delle somme regolarmente contabilizzate dalla Prealpi, assoggettate a tassazione, fosse stato coincidente con l’imponibile ricevuto, occultato e contestato al P. – con riconoscimento definitivo in sede giudiziaria delle ragioni della Agenzia -, la società doveva essere attinta da altrettanti avvisi di accertamento. Sin dall’origine delle verifiche risulta infatti che la società svizzera aveva restituito parte degli importi corrispondenti alla sovrafatturazione alla società acquirente Prealpi, sotto forma di premi per il raggiungimento di obiettivi minimi di acquisto, e tali importi era stati contabilizzati regolarmente a bilancio, costituendo pertanto chiaro reddito imponibile. E’ allora palese, come si desume agevolmente dalla lettura della sentenza afferente il contenzioso instaurato dal P. (la n. 4608/2008 di questa Corte, di diretto accesso a questo Collegio), che l’imponibile contestato a quest’ultimo riguardasse, come attesta la sentenza della Corte, somme incassate personalmente, “ricevute ed utilizzate in proprio”. Cioè trattavasi di importi che nulla avevano a che vedere con quelli contabilizzati dalla Prealpi, che altrimenti non avrebbero potuto essere contestati al P. quali importi utilizzati in proprio. Ed è proprio tale differenza sostanziale, tra le somme incassate e contabilizzate dalla Prealpi e quelle incassate dal P. e da questi occultate, a spiegare il perchè sia stato accertato il debito fiscale del P., mentre le contestazioni mosse alla società in ordine ad omessi ricavi (per l’ipotesi che le somme incassate dal P. fossero confluite nella società) è risultata infondata, con accoglimento del ricorso introduttivo della Prealpi.

Emerge in conclusione un malgoverno delle prove ed un omesso esame di punti decisivi, pur oggetto di controversia.

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto.

Ritenuto che:

La sentenza va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in altra composizione, oltre che sulle spese, deciderà la controversia tenendo conto dei principi esposti in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in altra composizione deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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