Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la decisione n. 73/07/08 della Commissione tributaria

regionale di Cagliari, emessa il 25 settembre 2009, depositata il 16

ottobre 2009, R.G. 385/08;

2010 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 23 marzo 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente A.M. del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso delle ritenute operate dal Ministero del Lavoro, datore di lavoro della A., per gli anni di imposta 2003 e 2004, sui compensi corrisposti a titolo di rimborso forfettario per l’esecuzione delle ispezioni alle società cooperative. La contribuente ritiene che le indennità abbiano natura prettamente risarcitoria (rectius restitutoria) dei costi sostenuti e che quindi non debbano subire la ritenuta da parte del datore. Al contrario l’Amministrazione finanziaria sostiene la soggezione alla tassazione in applicazione del principio del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 1, (T.U.I.R.);

2. La C.T.P. di Nuoro ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione del citato art. 48 e sottopone alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto:

se i compensi comunque erogati al dipendente, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 48, debbano essere sottoposti all’integrale ritenuta di imposta di legge, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R.;

Ritiene che:

1. il quesito di diritto è mal formulato anche se non è discutibile che l’Agenzia delle Entrate implicitamente si riferisca alle indennità per cui si controverte;

2. nel merito il ricorso appare fondato in base a quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 12178 del 15 maggio 2008 e confermato di recente con la sentenza n. 14291 del 19 giugno 2009 e cioè che le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, attesa la natura mista di quest’ultima, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; ne consegue l’assoggettamento di dette somme al regime IRPEF dettato per l’indennità di trasferta, “ratione temporis”, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 33, comma 3, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85 e, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del medesimo decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (ora, art. 51, comma 5, del cit. T.U.I.R., introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1);

3. sussistono i presupposti per la trattazione della causa in Camera di consiglio e se l’impostazione della relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che:

tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo;

sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio in considerazione della recente chiarificazione del problema interpretativo che sta alla base della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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