Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13802 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 06/07/2016), n.13802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SXOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15637-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 5/12/2013, depositata il

16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Venezia ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 68/01/2012 della CTP di Vicenza che aveva già accolto il ricorso della società contribuente “Tecnofood sas” – ed ha così annullato il diniego di rimborso sull’istanza di sollecito del rimborso presentata il 24.6.2008 e relativa ad un credito IVA di Euro 44.495,00 (poi rettificato in Euro 31.915,00) risultante dalla dichiarazione afferente l’anno 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 consente di chiedere il rimborso di IVA in eccedenza nel Modello Unico, senza che detto diritto di restituzione possa essere negato (salvo l’impedimento all’accesso alla procedura del rimborso accelerato) per non avere la parte contribuente omesso di compilare l’apposito modello VR, e senza che a tal fine possa essere di ostacolo il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis) e con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30) l’Agenzia si duole del fatto che sia stata dal giudice di appello ritenuta tempestiva la domanda proposta dal contribuente, per quanto questa non sia stata presentata se non a mezzo della esposizione del credito in dichiarazione, e perciò senza la specificazione dei presupposti che hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza richiesta a rimborso, così impedendo all’Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari riscontri su questi ultimi.

I motivi (tra loro congiuntamente esaminati, per l’evidente correlazione che lo impone) appaiono manifestamente infondati, alla luce della pregressa (in un primo momento prevalente, poi stabilizzata e univoca (alla quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di legittimità: “La domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 e, oggi, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012, in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011).

Poichè il principio dianzi richiamato consente di ritenere, de plano, che nel loro complesso le ragioni di impugnazione inaccoglibili, per la loro evidente contraddizione con il diritto vivente, non resta che concludere nel senso della proposta di rigetto dell’impugnazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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