Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13801 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10958-2011 proposto da:

D.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO MARCONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABBRUZZO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

e contro

C.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 428/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/04/2010 r.g.n. 633/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MICHELE LUCA ROSARIO LIOI;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Professore D.M. aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca (Ministero, di seguito), l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e C.N. per l’accertamento del suo diritto al ricollocamento nel quinto posto della graduatoria degli aspiranti agli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2005-2006 – settore formativo della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi – e a svolgere le funzioni di preside incaricato presso l’istituto (OMISSIS) per l’anno scolastico anno 2005-2006. Il ricorrente aveva anche domandato la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale e da perdita di chances.

2. A fondamento della domanda aveva sostenuto di avere diritto all’attribuzione di diciotto punti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005 (tre punti per ogni anno di espletamento dell’incarico di “collaboratore del dirigente scolastico). Aveva dedotto che dal 1996 al 2002 aveva collaborato con il Preside in relazione a specifiche funzioni (coordinamento educativo-didattico all’attività di educazione fisica per l’intero plesso scolastico, organizzazione di tutte le attività e le materie sportive). Aveva, inoltre, sostenuto di avere diritto all’attribuzione di tre punti perchè era in possesso del diploma ISEF, di tre punti in relazione all’incarico di Consigliere presso il Consiglio di amministrazione dell’I.R.R.E e di un punto in relazione all’incarico di insegnante svolto in qualità di assistente alla cattedra di italiano preso l’ISEF di L’Aquila.

3. Infine, aveva sostenuto di avere diritto all’incarico di presidenza annuale per l’anno scolastico 2005-2006 in quanto appartenente alla categoria di “riservista” ex lett. d) all. A. Ordinanza Ministeriale n. 40 del 20.3.2005.

4. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado.

5. La Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7, lett. h) e del successivo D.Lgs. n. 29 del 1998, art. 25 la figura del collaboratore del preside incaricato di compiti organizzativi ed amministrativi doveva ritenersi diversa da quella del collaboratore incaricato di compiti inerenti lo svolgimento delle attività scolastiche; la differenza risultava confermata dalla definizione della figura del collaboratore contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 5 del attributiva del potere al dirigente scolastico di nominare un “collaboratore” per essere coadiuvato “nella conduzione organizzativa della scuola tra i docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti”; in capo al organizzative; l’avvenuto espletamento da parte dell’appellante di incarichi aventi ad oggetto l’attività di collaborazione scolastico-didattica, nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni sportive e di contatto con vari enti, della formazione dei docenti e dell’orientamento degli alunni delle scuole medie inferiori del territorio, non consentiva di attribuire all’appellante la qualifica di “collaboratore del Preside” e, dunque, l’attribuzione dei diciotto punti rivendicati; il ricorrente non avrebbe trovato posizione utile nella graduatoria anche se fossero stati valutati il punteggio per il servizio prestato come assistenza di cattedra presso l’ISEF nell’anno scolastico 1997/1998 e la sua posizione di “invalido riservista”.

6. Avverso detta sentenza D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

7. C.N. è rimasta intimata.

8. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

9. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D. L. n. 136 del 2004, art. 8 bis, della L. n. 68 del 1999, art. 2 e della L. n. 186 del 2004, in relazione all’art. 3 Cost. ed omessa motivazione su un punto fondamentale e decisivo della controversia.

10. Asserisce di avere diritto, ai fini della ricostruzione “virtuale” della sua carriera, e del diritto all’incarico di “preside incaricato”, alla estensione dei benefici in sanatoria attribuiti a tutti gli altri soggetti destinatari del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 bis dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 2006. Invoca a tal fine le circolari n. 720 del 15.6.2006 e n. 121 del 14.7.2006, asserendo che in esse il Ministero aveva chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale non avrebbe avuto effetto nei confronti dei Presidi già incaricati, il cui servizio sarebbe stato considerato utile anche ai fini della conferma per l’anno successivo. Sostiene che, in subordine, avrebbe dovuto essere riconosciuto il danno da “perdita di chance” in relazione a quello che sarebbe stato “l’iter virtuale e secondo legittimità” che la sua vicenda avrebbe avuto ove fosse stata applicata la normativa vigente prima della sentenza della Corte Costituzionale (primo motivo). Addebita alla sentenza impugnata vizio di omessa motivazione per avere la Corte territoriale, sulla scorta di principi di diritto erronei, di motivare in ordine alla decurtazione del punteggio relativo al servizio prestato da esso ricorrente presso I’ ISEF (secondo motivo).

11. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7, comma 2 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, comma 5 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7 cpv., lett. H) e del CCNL 1994 e 1997 e 1998/2001 (terzo motivo) ed illogicità della motivazione (quarto motivo).

12. Nel terzo motivo il ricorrente, ricostruito il quadro normativo regolante la nomina ed i poteri dei “collaboratori” del Preside e il Parere n. 1021 del 2000 reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, assume che sino al 1998 i collaboratori potevano essere designati sia in ragione del vincolo fiduciario diretto con il Preside, sia attraverso elezione da parte del Collegio dei docenti e che in questo ultimo caso le attribuzioni del “collaboratore” erano limitate ad aspetti che non interferivano con l’attività gestionale ed amministrativa di diretta spettanza del dirigente scolastico e da lui esclusivamente delegabile ai propri collaboratori.

13. Richiama l’art. 19, comma 4 del CCNL comparto scuola 1998/2001, nella parte in cui prevede che “il Capo di Istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente e che la scelta è effettuata, fermo restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico”.

14. Asserisce che la Corte territoriale avrebbe non solo distinto e collocato in due ambiti diversi e separati una figura tendenzialmente unitaria ma avrebbe ulteriormente differenziato le attribuzioni dei collaboratori “eletti” dal Collegio dei docenti rispetto a quelli incaricati dal Dirigente, in contrasto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 1994/1997 e 1998/2001 posto che l’art. 19, comma 4 riserva l’area organizzativo gestionale al collaboratore designato dal dirigente.

15. Deduce che avrebbe dovuto trovare applicazione l’O. M. n. 30 del 2005 prevedente l’attribuzione di tre punti in relazione agli incarichi di collaborazione affidati, come nel caso dedotto in giudizio, dal dirigente scolastico.

16. Asserisce che le tipologie di incarichi attribuibili dal Dirigente Scolastico possono avere ad oggetto o la collaborazione prevista dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 7, lett. H e dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto (art. 32, commi 1, 2 e 3) e dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, comma 5 ovvero le “funzioni obiettivo” svolte dai docenti individuati dal Collegio dei docenti; che nessuna norma prevede che i collaboratori del dirigente debbano essere chiamati a svolgere attività amministrative o gestionali.

17. Deduce di avere svolto l’incarico di collaboratore del preside negli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 a seguito della decisione del Collegio dei Docenti e negli anni scolastici successivi di avere svolto la funzione di collaborazione con il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5 “per lo svolgimento delle attività scolastiche decise dal Collegio dei docenti e, in particolare, l’attività di coordinamento dell’Educazione motoria fisica e sportiva, di formazione e di orientamento e che l’incarico aveva avuto natura fiduciaria e tecnica. Precisa di essere stato assolto dal reato di falsa attestazione in ordine all’incarico di collaboratore del Preside negli anni dal 1996 al 2002.

18. Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata vizio motivazionale (illogicità e insufficienza) per avere la Corte territoriale ritenuto che esso ricorrente aveva fondato la domanda sulla premessa di avere svolto le mansioni di collaborazione previste dal D.Lgs. n. 207 del 1994, art. 7, lett. b) laddove, invece, gli incarichi dedotti in giudizio erano stati riferiti alla disposizione contenuta nell’art. 7, lett. H) citato D.Lgs. (quarto motivo).

19. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione sulla dedotta violazione della L. n. 241 del 1990 e dell’O.M. n. 40 del 2005.

Esame dei motivi.

Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, vanno rigettati.

20. Il primo motivo presenta ad un tempo profili di infondatezza e di inammissibilità.

21. Il motivo è infondato laddove addebita alla sentenza impugnata la violazione del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 bis della L. n. 68 del 1999, art. 2 e della L. n. 186 del 2004 in relazione all’art. 3 Cost..

22. Il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8 bis introdotto dalla Legge Di Conversione 27 luglio 2004, n. 175, art. 12, comma 1 recante “Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie” prevedeva che “Le riserve di posti previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 29 ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e ne gli istituti d’arte.

23. La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 8 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza e della parte residua dello stesso art. 8-bis.

24. Secondo il principio più volte affermato da questa Corte le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva – in quanto la dichiarazione d’illegittimità costituzionale inficia le disposizioni o le norme, che ne sono investite, fin dal momento in cui entrano in contrasto con la costituzione – ma è fatto salvo, tuttavia, il limite delle “situazioni giuridiche già consolidate” a causa degli eventi giuridici, che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, appunto, al pari di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti, sul piano sostanziale o processuale, e produttivi del medesimo effetto giuridico, come l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Cass. 13869/2016, 3210/2016, 11932/2003, n 14969/2002 n. 10115, 5039, 1728/2001, 7704, 6486/2000, 1203/89, 605, 405/98, 7057, 5305/97, 891/96).

25. Diversamente da quanto opina il ricorrente, l’effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma innanzi richiamata non è escluso nel caso dedotto in giudizio atteso che la situazione giuridica del ricorrente al tempo della pronuncia della Corte Costituzionale, non risultava consolidata perchè l’Amministrazione, all’esito dell’impugnativa della graduatoria, aveva provveduto alla sua rettifica e aveva annullato il decreto con il quale il D. era stato nominato preside incaricato nel settembre 2005.

26. D’altra parte, lo stesso ricorrente ha precisato di non avere fondato la domanda sulla applicazione della disposizione ormai dichiarata incostituzionale, ma sull’estensione del beneficio “in sanatoria” riconosciuto agli altri soggetti destinatari della norma di legge dichiarata incostituzionale dalle circolari del Ministero n. 720 del 15.6.2006 e n. 121 del 14.7.2006.

27. Prospettazione, questa, del pari, infondata, perchè muove, dall’erroneo assunto che il richiamato art. 8 bis sia idoneo a consolidare il diritto alla ricostruzione “virtuale” della sua posizione, pur essendo stata disposizione espunta “ex tunc” dall’ordinamento giuridico dalla richiamata sentenza n. 190 del 2006 della Corte Costituzionale.

28. Le censure correlate alle circolari del Ministero n. 720 del 15.6.2006 e n. 121 del 14.7.2006 sono inammissibili in quanto non sono state riprodotte nel ricorso, nei passi salienti e rilevanti, e nemmeno ne è indicata la precisa sede di allocazione processuale (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 5543/2017, 5314/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 15808/2008, 12239/2007). Va al riguardo osservato che le circolari Ministeriali, non essendo parificabili alle “norme di diritto” perchè non hanno contenuto normativo o regolamentare nè innovativo di disciplina, non soggiacciono al regime di pubblicità previsto per gli atti normativi previsti dall’art. 10 disp. gen.. Esse, pertanto, non sono conoscibili da questa Corte se non attraverso la loro produzione ad opera delle parti.

29. Le considerazioni svolte assorbono le censure formulate nel secondo motivo, che pur rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e addebitando alla sentenza vizi motivazionali, si risolve nella riproposizione del vizio di violazione di legge denunciato nel primo motivo.

30. Il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente, vanno rigettati.

31. Va rilevato che i diversi profili di doglianza esposti nel terzo motivo si compendiano nell’affermazione di erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decurtazione di diciotto punti in relazione agli incarichi di collaborazione del direttore didattico o del preside espletati presso il Liceo Scientifico (OMISSIS) negli anni scolastici 1998/2002, presso l’Istituto Superiore (OMISSIS) nel biennio 1996/1998 sul rilievo che si trattava di incarichi non involgenti funzioni amministrative, gestionali ed organizzative, proprie dell’organo delegante (preside, dirigente scolastico).

32. Reputa il Collegio che premessa dell’esame delle censure formulate nel motivo in esame sia la ricostruzione del complesso quadro normativo nel quale si colloca la vicenda dedotta in giudizio.

33. il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 7, comma 2, ha attribuito al collegio dei docenti il potere di deliberare in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto “nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”. La puntuale e dettagliata indicazione delle singole materie di intervento contenuta nella disposizione innanzi richiamata ricostruisce il Collegio dei Docenti come l’organo al quale la legge attribuisce la responsabilità in ordine all’attività didattica ed educativa dell’Istituto, attraverso la valutazione delle specifiche esigenze di quest’ultimo, in correlazione con le peculiarità sociali del territorio, e la correlata attività di progettazione e di organizzazione della vita didattica dell’Istituto. Nell’ambito di queste funzioni l’art. 7, comma 2, lett. h) ha attribuito al collegio dei docenti il potere di eleggere, in numero proporzionato al numero degli alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, precisando che “uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento” ed al quale (comma 6) sono attribuite le funzioni di segretario del collegio.

34. Analoga puntualità e specificazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, comma 1 riserva alla ricostruzione dei compiti del “personale direttivo”, al quale è affidato il compito, organizzativo-gestionale delle attività di circolo o di istituto finalizzate, nel rispetto della libertà di insegnamento, alla promozione, con il collegio dei docenti, delle attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del circolo o dell’istituto, e, inoltre, tutti i compiti necessari per la gestione unitaria della istituzione scolastica, e quelli correlati all’adempimento delle funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, necessarie per l’utilizzazione delle risorse, per la cura dei rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi del distretto scolastico e con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico, per l’esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti e per la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

35. Il comma 5 del richiamato art. 396 stabilisce che “In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’art. 7 del presente testo unico”.

36. I compiti sopra individuati del personale direttivo, risultano, nella sostanza ribaditi dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 25 bis, commi 2 e 3 introdotto con il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, art. 1, comma 1 (comma 2: “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. “Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni (comma 3) “Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (comma 4).

37. Anche l’art. 25 bis sopra richiamato prevede la possibilità di delega di specifici compiti del dirigente scolastico, e dispone al comma 5 che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.

38. Competenze queste ribadite dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, all’art. 16 (Coordinamento delle competenze), che ribadisce l’obbligo di rispetto da parte del dirigente scolastico delle “competenze degli organi collegiali”, e precisa (comma 4) i compiti del responsabile amministrativo (“assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico”).

39. A sua volta, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 dispone, al comma 2 che “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Il comma 3 stabilisce che “Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Il comma 4 precisa che “Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”, mentre il comma 5 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.

40. Infine, è intervenuta la L. 13 luglio 2015, n. 107 non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame, che all’art. 1, comma 83, ha previsto che “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

41. La contrattazione collettiva di comparto riproduce sostanzialmente la ripartizione contenuta nelle disposizioni di legge sopra richiamate quanto alla attività di docenza e quanto all’attività “manageriale” dei capi di istituto (artt. 32 e 42 del CCNL del 4.8.1995; artt. 23 e 19 del CCNL 22.5.1999) e, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, prevede che “Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa” e che “può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico” (art. 19, comma 4).

42. La lettura delle disposizioni di legge e di contratto sopra richiamate evidenzia una parziale sovrapposizione di precetti nella materia degli “incarichi di collaborazione”, che impone opzioni interpretative idonee a ricostruirli in termini di coerenza con il complesso sistema di ripartizione delle competenze in materia scolastica tra Collegio dei docenti e dirigente scolastico (o preside).

43. A tal fine il D. n. 29 del 1993, art. 25 bis, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 275 del 1999, art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 1 secondo cui, rispettivamente, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del dirigente scolastico spettano “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” e “il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al D.Lgs. n. 59 del 1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”, devono essere letti, nella parte in cui conservano le precedenti competenze degli organi collegiali (D.Lgs n. 297 del 1994, artt. 7 e 396), secondo il principio di non contraddizione e di utilità (Parere Adunanza Consiglio di Stato, Sezione 2^ del 26 luglio 2000 – N. Sezione 1021/2000, reso con riguardo al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25/bis, comma 2).

44. In particolare, la clausola di “rispetto” per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta nelle norme sopra richiamate, letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, impone di ritenere che gli “incarichi di collaborazione” con il preside (o con il dirigente dell’Ufficio scolastico) sono differenti in relazione al soggetto conferente (Collegio dei docenti, capo dell’Istituto) ed in relazione all’attività oggetto dell’incarico stesso. Con la precisazione che giammai il Collegio dei docenti potrebbe attribuire incarichi di collaborazione in materie sottratte alla sua competenza e interferenti con le specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale nell’esercizio dei poteri di coordinamento dell’attività didattica, da espletarsi secondo le indicazioni del Collegio dei docenti, potrebbe anche attribuire incarichi di collaborazione estranei alla funzione dirigenziale.

45. Tanto precisato, va rilevato che nella fattispecie in esame è incontestato che l’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 attribuì il punteggio preferenziale, rivendicato dal ricorrente e decurtato dall’Amministrazione in sede di rettifica dell’originaria graduatoria, in relazione allo svolgimento dell'”incarico di collaboratore del direttore didattico o del preside o di membro del consiglio di presidenza” (ricorso pg. 30), ai fini dell’attribuzione degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2995/2006.

46. Gli incarichi richiamati dall’Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005 coincidono con gli incarichi di collaborazione attribuiti dal Capo di istituto nell’esercizio delle prerogative di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 4, del 19, comma 4 del CCNL del 26.5.2009 e sono connessi ai compiti propri della funzione direttiva di gestione amministrativa ed organizzativa, propria del delegante, e non anche quelli riferibili alla materia del coordinamento dell’attività didattica e formativa, attività proprie del collegio dei docenti, e che la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, essere stati espletati dal ricorrente.

47. La circostanza che solo i primi siano gli incarichi presi in considerazione dalla richiamata ordinanza ministeriale si ricava non solo dal tenore letterale della disposizione che fa riferimento all’ incarico di ” collaboratore del direttore didattico o del preside o di membro del consiglio di presidenza” ma anche dalla sua finalità, che è quella di valorizzare l’esperienza maturata nell’espletamento di compiti correlati alle funzioni “manageriali” ai fini dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale, al quale il ricorrente aspirava, comportante, appunto attività di organizzazione e di gestione delle risorse e delle correlate responsabilità (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, art. 19 CCNL 22.5.1999).

48. Il quarto motivo, che addebita alla sentenza vizi motivazionali, è inammissibile perchè le censure, per essere correlate non a fatti storici ma a questioni giuridiche, esorbitano dal perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17761/2016, 21152/2014; Ord 2805/2011).

49. Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato se e in quale atto processuale la questione, non trattata nella sentenza impugnata, e comportante accertamenti in fatto (comunicazione dell’avvio dell’attività di revisione del punteggio, contraddittorio con il ricorrente) sulla quale si sarebbe consumata la omessa motivazione, sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale (Cass. SSUU 2399/2014, 20678/2016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009 20158/2008, 3664/2006).

50. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

51. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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