Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13801 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 20/05/2021), n.13801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8732-2018 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– ricorrente –

contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3655/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 3655/2017 del 3 luglio 2017, pubblicata il 19 settembre 2017, favorevolmente scrutinando, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 8215/2015, il gravame della contribuente, ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società Selmapiemme Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, avverso l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni relativo alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2011, in relazione a un veicolo di proprietà della società concesso in leasing a terzo.

2. – L’Ente impositore, mediante atto del 14 marzo 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso del 23 aprile 2018.

4. – Con memoria del 4 agosto 2020 la parte ricorrente, esponendo che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, con delib. n. XI/1941/19 del 22 luglio 2019, aveva annullato, in via di autotutela, l’atto impositivo impugnato, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

1. – L’intervenuto annullamento dall’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore in via di autotutela comporta la estinzione del giudizio per effetto della cessazione della materia del contendere.

Conseguono la pertinente declaratoria e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (v., in tal senso, sulla formula da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 01).

2. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità devono essere compensate per intero, in considerazione della circostanza che – vertendo la causa su questioni giuridiche controverse le quali hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra i giudici di merito – la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 13131 del 21 aprile 2019, Rv. 653735 – 01) ha affermato il principio di diritto, in senso sfavorevole per l’Ente impositore, virtualmente soccombente, soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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