Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13800

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10418-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – già

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “FERDINANDO

MAGELLANO” C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente scolastico pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

MARCONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GALARDO,

ANTONIO GALARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

P.E.G., D.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1197/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/04/2010 r.g.n. 3113/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l’Avvocato ANTONIO GALARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Professore M.L. aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca (anche Ministero, di seguito), l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Ferdinando Magellano”, P.E.G. e D.C., ricorso volto all’accertamento della illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato stipulato in data 7.11.2003 “fino alla nomina dell’avente diritto” e alla condanna delle Pubbliche Amministrazioni al pagamento delle retribuzioni maturate dalla revoca (12.11.2003) fino alla scadenza, annuale, del contratto ed al risarcimento dei danni.

2. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di recesso del 12.11.2003 ed ha condannato il Ministero e l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Ferdinando Magellano” al risarcimento del danno nella misura corrispondente alle retribuzioni ed al TFR che sarebbero spettati, ove non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto.

3. Per quanto oggi rileva, la Corte territoriale ha rilevato che fosse pacifico che l’Istituto scolastico, dovendo procedere alla copertura di due posti disponibili per supplenze temporanee per assistente tecnico, aveva convocato le persone presenti nella graduatoria per il giorno 7.11.2003 e che, essendosi presentati solo il primo ed il terzo (il M.) dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, sottoscrisse con entrambi il relativo contratto di lavoro; che il 12.11.2003 il Dirigente Scolastico aveva revocato l’incarico affidato al M. perchè aveva accertato che la persona che occupava il secondo posto in graduatoria non aveva ricevuto in tempo utile la convocazione e per questa ragione non si era presentata alla convocazione.

4. Ha ritenuto che la revoca del 12.11.2003 non era stata motivata da ipotetici vizi della procedura di nomina del M., nè era stato eccepito un errore essenziale relativo alle qualità della persona ai sensi dell’art. 1429 c.c., vizio che avrebbe dovuto essere riconoscibile dall’altro contraente ai sensi dell’art. 1428 c.c., ed avrebbe dovuto essere eccepito ai fini dell’annullamento del contratto; che il contratto era stato risolto anticipatamente sulla base di una motivazione illegittima che muoveva dall’erronea identificazione dell’avente diritto; che la legge non consente l’unilaterale revisione del procedimento di nomina; che l’anticipata risoluzione del rapporto non costituiva atto amministrativo ma atto negoziale di gestione del rapporto, che in quanto tale non poteva essere oggetto di autotutela; che l’errore avrebbe dovuto essere fatto valere ai fini dell’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1427 e sgg. c.c.; che dalla illegittimità del provvedimento adottato il 12.11.2003 conseguiva il diritto del professore al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dalla revoca alla scadenza annuale del contratto di lavoro, comprensivo delle quote di TFR.

5. Avverso detta sentenza il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Ferdinando Magellano” hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso il M..

6. P.E.G. e D.C. sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo di ricorso

7. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 40, del CCNL 4 agosto 1995, art. 18, del Comparto scuola, della L. n. 124 del 1999, art. 4, del D.M. 13 dicembre 2000, e degli artt. 1418 e 1428 c.c..

8. Asseriscono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la procedura di nomina del supplente ha carattere misto, nella quale alla fase, pubblicistica, relativa alla corretta individuazione del contraente segue la fase, di natura privatistica, che si compendia nella stipulazione del contratto di lavoro e sostengono che l’eventuale vizio della prima fase si riverbera sulla seconda.

9. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente sul rilievo della sua tardività. Il Collegio rileva che il termine finale annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, cadendo il 9.4.2011 (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.4.2010), coincidente con la giornata del sabato, deve ritenersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, al giorno 11.4.2011, cadente di lunedì (ex multis Cass. 11269/2016; Ord. 310/2016), data questa in cui risulta avviata dai ricorrenti la procedura notificatoria a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4, e L. 19 giugno 2009, n. 69, art. 55.

Esame del motivo.

10. Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

11. L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, dispone al quinto comma che “Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti” e, nel sesto e nel comma 7 disciplina le modalità di utilizzazione delle graduatorie permanenti.

12. Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che reca le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nell’art. 3, comma 1 stabilisce che “Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell’ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi: rilevanza economica del contratto; sede; graduatorie preferenziali”.

13. Il secondo comma, per quanto rileva nel caso in esame, dispone che “I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all’art. 2, e in relazione al numero dei posti disponibili, sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato.

14. L’ultimo comma dell’art. 3 prevede che “L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione”.

15. Le norme sopra richiamate evidenziano il carattere inderogabile della regola che impone di attribuire le supplenze nel rispetto dell’ordine della posizione nella graduatoria, regola esplicitamente affermata nel citato D.M. n. 430 del 2000, art. 3, comma 1. Si tratta, infatti, di precetto posto a tutela dell’interesse pubblico di cui all’art. 97 Cost., e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria.

16. La circostanza che il D.M. n. 430 del 2000 preveda che “L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione”, circostanza valorizzata dalla Corte territoriale, non esclude che nelle ipotesi nelle quali la scelta sia caduta per errore su persone aventi posizione deteriore rispetto ad altri, l’errore non possa essere considerato rilevante ai fini della validità del contratto. La disposizione mira, infatti, solo ad evitare ripensamenti del lavoratore, una volta che abbia sottoscritto il contratto di lavoro.

17. Così ricostruito il contesto normativo che disciplina le concrete modalità di formulazione delle proposte di assunzione, va osservato che nell’ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato.

18. Consegue a quanto osservato che l’atto con cui la P.A. revochi un’assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell’annullamento della procedura concorsuale, ovvero, come nella fattispecie in esame, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per violazione dell’ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità.

19. Si tratta, infatti, di comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l’atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).

20. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve ritenersi che il Ministero abbia correttamente esercitato il potere di recesso in ragione della palese invalidità del contratto stipulato con il M., individuato come il soggetto utilmente collocato in graduatoria in violazione delle norme imperative che impongono il rispetto dell’ordine di priorità delle graduatorie.

21. La sentenza impugnata, che ha disatteso i principi sopra richiamati, va, pertanto, cassata con affermazione del principio di diritto che segue:

22. “In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro”.

23. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie dedotta in giudizio in applicazione principio di diritto affermato nel punto 22 di questa sentenza e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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