Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13800 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10195-2011 proposto da:
PAVANI GIOVANNA PVNGNN59A44E008N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio
dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MORO GIANCARLO giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO EURODESIGN SRL;
– intimata avverso il decreto n. 948/2010 R.G. del TRIBUNALE di ROVIGO
del 48/03/2011, depositato il 24/03/2011;

Data pubblicazione: 31/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 10195 sez. MI – ud. 13-03-2013
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Ritenuto in fatto e in diritto
Il Tribunale di Rovigo, con decreto depositato in data
24.3.2011, ha rigettato l’opposizione, proposta da Pavani
Giovanna avverso lo stato passivo del fallimento della s.r.l.

l’esclusione del proprio credito maturato nei confronti della
società fallita, in favore della quale aveva prestato attività
lavorativa con vincolo di subordinazione mai regolarizzato.
Il Tribunale ha motivato il rigetto reputando preclusa in sede
d’opposizione la produzione di nuova produzione ed in genere
nuova attività istruttoria.
La ricorrente censura il provvedimento per violazione
dell’art. 99 1.f.
Il Consigliere rel, ha osservato che:”il ricorso appare
manifestamente fondato. Con sentenza n. 4708/2011 questa Corte
ha affermato che “In tema di opposizione allo stato passivo
del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.lgs. n.
169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.lgs.
n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno
dell’istanza di ammissione al passivo non trova applicazione
il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., versandosi in
un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non
potendo la predetta opposizione essere qualificata come un
appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio,
infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base

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Eurodesing ai sensi degli artt. 98 1. fall. per lamentare

di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista
efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fall.,
segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge
fall., con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova

l’articolazione dei mezzi istruttori”. Il decreto impugnato
contrasta l’enunciato, sembrerebbe, dunque, necessario un
nuovo esame da parte del giudice del merito”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla
quale non sono state contrapposti argomenti di confutazione o
smentita e per l’effetto cassa il decreto impugnato con rinvio
al Tribunale di Rovigo che riesaminerà l’opposizione alla
luce della nuova produzione documentale offerta dall’opponente
e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del
presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al
Tribunale di Rovigo in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.
Roma, il 13 marzo 2013.

e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per

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