Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4935/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– Ricorrente –

Contro

C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Urbano De

Leonardis, elettivamente domiciliato in Troia via Manna n. 2;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia sezione di Foggia n. 2/27/13 depositata il 3/1/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 2/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ricorre l’Agenzia per la cassazione della sentenza delle CTR Puglia-sez. Foggia n. 2/27/13 depositata il 3/1/2013.

La vicenda riguarda la notifica a C.L., già amministratore-legale rappresentante di Italbibite srl (poi fallita nel 2002) e socio della stessa, di tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2001: due relativi alla società per maggior reddito d’impresa, maggiori ricavi, omesse ritenute sui maggiori utili presuntivamente distribuiti ai soci; il terzo avviso notificato al Cappetti quale socio, per maggior reddito da partecipazione.

Il contribuente opponeva gli atti impositivi, ottenendo esito favorevole in entrambi i giudizi di merito.

L’Agenzia nell’impugnare la decisione d’appello, deduce quattro motivi.

Ha resistito C.L., in proprio e quale ex rappresentante legale della società fallita, con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Amministrazione finanziaria ravvisa nella decisione impugnata error in procedendo in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva del socio, posto che il giudice delegato aveva ritenuto non conveniente opporre gli avvisi di accertamento relativi alla società.

Il secondo e terzo motivo, riferiti rispettivamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, censurano la decisione per l’errata applicazione degli studi di settore, stante la situazione prefallimentare che aveva posto la società in una condizione di ridotta capacità operativa e reddituale. Tale da rendere inattendibile una valutazione basata solo sui parametri degli studi di settore, implicanti per loro natura una condizione di normalità.

Il quarto motivo, censura il mancato esame da parte del giudice regionale della deduzione dell’Ufficio, poste a base dell’accertamento, circa l’effettuazione da parte del contribuente di operazioni inesistenti e la dichiarata applicazione di un ricarico del 10%, inferiore a quello realmente praticato del 20%.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell’art. 43 L. Fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016 ed anche n. 13991 /2017 e n. 2626/2018))

Nel caso di specie, il giudice delegato aveva valutato la non convenienza ad opporre gli avvisi di accertamento e quindi non è ravvisabile inerzia degli organi della procedura intesa come “totale disinteresse”. E’ vero che il contribuente era anche socio della fallita, ma i suoi interessi personali sono strettamente connessi e conseguenti alla valutazione degli avvisi di accertamento relativi alla società tal che, se si ritenesse sussistente la sua legittimazione, si determinerebbe una confliggente sovrapposizione dei suoi interessi personali con quelli della procedura.

Infatti, come più volte affermato da questa Corte “In tema di IRPEF, il principio sancito dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9-bis, comma 18, (convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140), secondo cui l’intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata in quanto il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce comunque, ai fini IRPEF, reddito proprio del contribuente, indipendentemente dall’effettiva percezione, vincibile solo con adeguata prova del contrario, a carico del contribuente socio. (Sez. 5, Sentenza n. 2923 del 07/02/2013).

Nè ha rilevanza la circostanza che il fallimento della società sia stato successivamente chiuso ex art. 118 L.F., n. 4, dal momento che la legittimazione alla proposizione deve essere valutata alla data della notifica dell’avviso di accertamento. E nel caso in esame, la notificazione degli atti impositivi, è pacificamente avvenuta in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, Del resto lo stesso contribuente rivendica una legittimazione residuale proprio a causa della negativa valutazione degli organi fallimentari sulla convenienza della controversia.

La CTR avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Cappetti, per cui il primo motivo è da ritenere fondato. Possono essere assorbiti gli altri perchè venuto meno l’interesse ad esaminarli.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia sezione di Foggia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto sulle circostanze addotte dal contribuente al fine di superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia sezione di Foggia in diversa composizione per il riesame nei termini indicati in motivazione oltre che per le determinazioni sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2020 e, riconvocata nella medesima composizione, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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