Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la decisione n. 18/31/07 della Commissione tributaria

regionale di Venezia, emessa il 12 novembre 2007, depositata il 20

dicembre 2007, R.G. 1386/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 marzo 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta;

Il relatore cons. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente V.C. dell’intimazione dell’Ufficio del Registro di Treviso di pagare l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto notar Curione di Treviso del 13 novembre 2000. Il contribuente ha opposto che il superamento del termine di 12 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato era dipeso da causa di forza maggiore costituita dal protrarsi dei lavori di ristrutturazione;

2. La C.T.P. di Treviso ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo con il quale deduce l’insufficiente motivazione della sentenza della CTR del Veneto;

Ritiene che:

1. il ricorso è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della decisione della CTR veneta che invece di impugnare per insufficienza di motivazione avrebbe dovuto piuttosto impugnare per violazione di legge se avesse voluto far rimarcare la non ricorribilità all’esimente della forza maggiore per il mancato rispetto dei termini di adibizione dell’immobile a prima abitazione.

L’impugnazione appare comunque infondata laddove sostiene che la CTR non ha indicato chiaramente la causa di forza maggiore che invece chiaramente consiste secondo la CTR nella durata dei lavori di ristrutturazione protrattisi secondo la certificazione del Comune di (OMISSIS), richiamata in motivazione, dal 10 gennaio 2001 al 1 marzo 2003;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

rilevato che:

tale relazione non è condivisa dal Collegio in quanto l’impugnazione per difetto di motivazione evidenzia che la motivazione avrebbe dovuto dare conto delle circostanze e dei fatti ed elementi controversi e decisivi al fine di stabilire la sussistenza o meno della ipotesi della forza maggiore mentre non vi è traccia nella motivazione del compiuto riscontro di tali elementi. In particolare fa notare l’Agenzia ricorrente che la CTR non ha adeguatamente valutato la circostanza per cui il contribuente avrebbe potuto stabilire la propria residenza, adempiendo cosi alla prescrizione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 33) che, ai fini dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima abitazione, richiede che l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza. La censura appare fondata in quanto la CTR si è limitata a tale proposito ad affermare che “la mancanza di altre abitazioni disponibili nel comune di (OMISSIS) è parimenti plausibile perchè chi ha acquistato una casa per abitarla spera di ultimare in fretta i lavori e nello stesso tempo non conclude un contratto per altra abitazione”. Tale motivazione è insufficiente perchè non rende conto dell’affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni disponibili e per altro verso contraddittoria perchè nell’ipotizzare le ragioni che hanno portato l’acquirente a non trasferire provvisoriamente in un altro immobile del comune di (OMISSIS) la propria residenza smentisce la precedente affermazione circa l’irreperibilità di altri alloggi disponibili e svalorizza l’affermazione di una causa di forza maggiore consistita nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa della fine dei lavori;

ritenuto che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto che valuterà l’eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito all’acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza nel territorio del Comune di (OMISSIS) e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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