Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11388-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8081/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera d.c. non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D.C.C. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR, nella contumacia del contribuente, che la notifica dell’appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, in data 2.1.2020, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
L’atto di rinuncia comporta l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020