Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13800 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1829-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SALDEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso
lo studio dell’avvocato ARTURO BOCCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIERPAOLO LIVIO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
SALDEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO BOCCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIERPAOLO LIVIO, giusta procura in calce al ricorso
successivo;
– ricorrente successiva –
avverso la sentenza n. 2695/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 06/02/2014, depositata il 22/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Arturo Bocci per delega allegata al verbale
dell’Avvocato Pier Paolo Livio difensore della controricorrente e
ricorrente successiva, che si riporta ai motivi del controricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza della CTP di Varese che aveva annullato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 l’avviso di accertamento emesso a carico della Saldema s.r.l. per l’anno di imposta 2005 annullando l’accertamento nei termini specificati in motivazione. La Saldema s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Anche l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con ricorso affidato a tre motivi al quale ha resistito la società contribuente con controricorso. I procedimenti sono stati riuniti.
Esaminando con priorità il ricorso proposto dalla società contribuente e riqualificando come ricorso incidentale l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate depositata in epoca successiva a quella proposta dalla parte contribuente, la società Saldema prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 non potendo secondo la ricorrente riconoscersi le ragioni di urgenza ai fini del mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla detta disposizione in presenza dell’imminente scadenza del termine di decadenza della potestà accertativa.
La censura è manifestamente fondata.
La CTR non si è infatti uniformata al principio secondo il quale le particolari ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine – Cass. n. 1869/2014, Cass. n.3142/2014 e Cass. n. 9424/2014-.
Per contro, il giudice di appello ha ritenuto la legittimità dell’atto accertativo notificato senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 ritenendo esistenti in re ipsa le ragioni di urgenza per il solo fatto dell’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale. Resta solo da aggiungere che l’Agenzia delle entrate non ha contestato in sede di ricorso incidentale l’affermazione della CTR che era partita dal presupposto che alla verifica compiuta nei confronti della contribuente dovesse applicarsi la disciplina prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Circostanza che l’Ufficio aveva contestato in sede di appello e che, tuttavia, non è stata riproposta in questa fase del giudizio, nella quale l’Agenzia si è limitata ad impugnare la sentenza sotto il profilo dell’omesso esame di talune censure esposte in appello ma senza contestare quanto ritenuto dalla CTR circa l’operatività della disciplina in tema di invalidità dell’atto per mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 alla verifica fiscale compiuta.
L’accoglimento del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale con il quale l’Agenzia delle entrate aveva prospettato il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della parte contribuente.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso principale proposto dalla Saldema s.r.l., assorbito il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della società contribuente in Euro 4000.00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016