Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1380 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

I.L.;

– intimato –

avverso la decisione n. 17/02/07 della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, emessa il 26 marzo 2007, depositata il 16

aprile 2007, R.G. 202/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento notificata al contribuente I.L. dall’Agenzia delle Entrate di Cles a seguito del mancato riconoscimento della deduzione dei contributi versati al Consorzio di miglioramento fondiario di Sanzeno;

2. La C.T.P. di Trento ha accolto il ricorso;

3. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate deducendo che il Consorzio di miglioramento in questione doveva considerarsi un soggetto privato in quanto non equiparabile ai Consorzi di bonifica perchè sprovvisto del provvedimento di riconoscimento dell’interesse nazionale, necessario a farlo ricadere nella previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, – T.U.I.R.;

4. La C.T.R. ha confermato la decisione della C.T.P. rilevando che il consorzio doveva ritenersi obbligatorio perchè costituito per l’adeguato sfruttamento delle acque pubbliche del comprensorio;

5. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10 e del R.D. n. 1539 del 1933, artt. 95 e seguenti. Propone il seguente quesito di diritto: se costituiscano oneri deducibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10 – T.U.I.R. i contributi versati ai consorzi di miglioramento fondiario, in assenza delle deduzioni fuori tariffa di cui al R.D. n. 1539 del 1933, art. 97.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che 1. il ricorso sia inammissibile nella parte in cui deduce nuovi profili di indeducibilità dei contributi che non hanno formato oggetto della controversia nei gradi di merito e sia infondato quanto alla questione del carattere non obbligatorio del consorzio di miglioramento;

2. vanno richiamate le pronunce della giurisprudenza che attribuiscono sia ai contributi dei consorzi di bonifica che a quelli dei consorzi di miglioramento fondiario il carattere di tributi (Cassazione civile sezione 5^ n. 5261 del 15 marzo 2004) e la stessa pronuncia richiamata nel ricorso che segna la linea di discrimine fra contributi obbligatori e volontari Cassazione civile n. 18079 dell’8 settembre 2004 secondo cui, in tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell’obbligo di contribuzione, non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una “qualità” del fondo). Nella specie la C.T.R. ha accertato la natura obbligatoria del consorzio perchè costituito allo scopo dell’incremento della produzione realizzato con l’adeguato sfruttamento delle acque pubbliche nel comprensorio in cui ricade il fondo del contribuente;

3. sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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