Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1380 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1380 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 2726-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO
LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta procura in
calce al ricorso;

-Tkartentecontro
PAPILLON BOTTE SAS di Rosella Nicolò & C. in persona del socio
accomandatario legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 23/01/2014

rappresentata e difesa dall’avv. MARINO MARIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 1941/2009 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 29.10.09, depositata il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.

Ric. 2011 n. 02726 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

SERIT SICILIA SPA;

r.g.n. 2726/2011 INPS c/Papillon Botte s.a.s. + 1
Oggetto: inammissibilità ricorso per cassazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre 2013 ai
sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2

La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame svolto dall’INPS

quale era stato intimato alla Papillon Botte s.a.s. il pagamento di somma a titolo di
contributi omessi;
3. ricorre l’INPS, con un motivo, per violazione di legge, deducendo l’inidoneità della
notificazione della sentenza di prime cure a far decorrere il termine breve
d’impugnazione, con conseguente applicazione del termine lungo e tempestività
dell’appello proposto;
4. Papillon Botte s.a.s. ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del
ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della sentenza di appello, e chiede la condanna dell’INPS per lite
temeraria;
5. la Serit Sicilia s.p.a. è rimasta intimata;
6. il ricorso deve qualificarsi come inammissibile: risulta, dagli atti del giudizio di appello,
che l’Istituto era rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Agueci e Delia
Cemigliaro, “ed elettivamente domiciliato nella via Generale Magliocco, 36 Palermo” e
che la sentenza d’appello è stata notificata al procuratore costituito dell’INPS in data
24.9.2010, presso il domicilio eletto (ufficio legale dell’Ente,trasferitosi nelle more dalla
via Magliocco, 36 alla via Laurana, n.59); in base a tali risultanze deve ritenersi idonea la
predetta notificazione, effettuata al procuratore costituito e nel domicilio del
medesimo, a far decorrere il termine breve, di cui all’art. 325 c.p.c., termine nella specie
abbondantemente decorso per essere stato avviato il procedimento notificatorio del
ricorso in esame soltanto in data 18.1.2011;
7. inoltre, non ricorrono gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sollecitata
dalla parte intimata, giacché questa Corte, con riferimento alla posizione del ricorrente
proponente un ricorso inammissibile ha affermato che: “la condanna per risarcimento
dei danni per lite temeraria può essere pronunciata anche in sede di giudizio di
cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia

r.g.n. 2726/2011

avverso la sentenza impugnata con la quale era Itimiullata la cartella esattoriale con la

tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e,
contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità”

(ex multis, Cass. 15629/2010; Cass. 19976/2005 ed altre conformi)
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al
decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo inammissibile il ricorso per
Cassazione ed infondata la domanda di condanna per risarcimento dei danni per lite

10. La condanna alla spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza;
nulla spese nei confronti della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese di lite liquidate in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge; nulla spese nei confronti della parte
rimasta intimata.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

PCENTE

temeraria.

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