Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1380 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1380 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 19/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 28523-2015 proposto da:
S.I.T. ITALIANA TRASPORTI S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO

3,

presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO CARDARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA
2017
3491

CARDARELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IACOBUCCI MARCO, elettivamente

domiciliato
‘t,

VIA A. MORDINI 14, presso lo

studio del

catO

GABRIELE SALVAGJ, che lo rappresenta e difende,
giusta del::

atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4278/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2015 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo, assorbimento del
secondo Motivo del ricorso;
udito l’Av -Acató CARDARELLI TIZIANA;
udito l’Avvocato SALVAGO GABRIELE.

9226/2012;

n. r.g. 28523/2015

,*

4

FATTI DI CAUSA

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum ed in estrema sintesi,
rimarcava che il lavoratore era stato licenziato per i medesimi fatti che
avevano dato luogo a due precedenti provvedimenti disciplinari di natura
sospensiva, allorquando il potere disciplinare era stato ormai consumato,
essendo consentito alla parte datoriale solo di tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate entro il biennio ai fini della recidiva, nonché dei
fatti non sanzionati, per una globale valutazione, anche sotto il profilo
psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli episodi
a lui addebitati.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società S.I.T.
sostenuto da due motivi illustrati da memoria ex art.378 c.p.c..
Resiste con- conVor(corso l’intimato.
– RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 Collegio ha autoriziato la stesura di motivazione semplificata ai sensi
del decreto dei Primo Presidente del 14/9/2016.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art.360 comma
primo n.5 c.p.c..
Lamenta l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito
che, dopo aver affermato che la società con la lettera 14/7/2010 non
aveva intimato due licenziamenti – come ritenuto dal primo giudice – ma
un unico atto di recesso, aveva omesso di considerare che la lettera di
contestazione in data 16/6/2016 aveva ad oggetto tre distinti episodi
suscettibili di autonoma valutazione, in tal senso incorrendo in -errore di
omissione. Se avesse valutato detto fatto decisivo, avrebbe concluso che
“le contestazioni per le quali la SIT aveva irrogato il licenziamento erano
diverse da quelle -per le quali aveva precedentemente disposto la
sospensione e, 41.-iinclí, esercitato il potere disciplinare”, di talchè l’
“affermazione, che la società SIT avesse consumato il proprio potere
disciplinare era priva di fondamento”.
1

La Corte d’Appe
i Roma, con sentenza resa pubblica in data 9/6/2015
confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la
domanda proposta da Marco Iacobucci nei confronti di S.I.T. s.r.l. intesa a
conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in
data 14/7/2010 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dall’art.18
1.300/70.

n. r.g. 28523/2015

3. La censura va d
Il motivo tencié-

seguire una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai

quali è pervenuta la Corte, inammissibile in Sede di legittimità anche alla
luce dell’art.360 comma primo n.5 c.p.c. nella versione di testo applicabile
ratione temporis.

La censura non appare, infatti, rispettosa dei dettami sanciti dall’art.360

Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art.360 cod. proc.
civ., n.5 applicabile nella fattispecie, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, ia cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un
esito diverso della controversia). L’omesso esamé di elementi istruttori
non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie.
La parte ricorrepte”9eve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle
previsioni di cui . aJFrt.366 c.p.c., comma 1, n.6) e all’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4), – il”fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale,, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il
“quando” , (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di
discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un.
22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053). Nella
riformulazione dell’art.360 c.p.c., n.5 è dunque scomparso ogni
riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e,
accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore),
non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a
supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione,
quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della
violazione di legge, dello ius litigatoris.
In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal
legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale
oggetto de! sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si
converte in violazione- di legge: e ciò accade solo quando il vizio di
motivazione sia cosi ;radicale da comportare la nullità della sentenza per
“mancanza della motivazione”.
2

n.5, come novellato dal d.l. 22/6/12 n.83 conv. in 1.7/8/12 n.134.

n. r.g. 28523/2015

Pertanto, l’anomali

f

gvazionale denunciabile in sede di legittimità quale

4. Nella specie la ricorrente si limita a proporre una diversa lettura ed
interpretazione dei dati acquisiti al giudizio, inammissibile nella presente
sede, per quanto sinora detto.
Non può sottacersi infatti che la Corte distrettuale, come riferito nello
storico di lite, ha proceduto ad una interpretazione dell’atto di
licenziamento formulando un giudizio che si sottrae alla censura all’esame,
avendo argomentato: a) che la società con lettera 14/7/2010 aveva
intimato un unico licenziamento fondato su due ragioni; b) quella relativa
alla violazione dell’art.73 c.c.n.l. di settore (secondo cui il lavoratore, già
punito per due volte con la sospensione, ove incorra entro due anni in una
delle mancanze punite con la sospensione, può essere licenziato senza
preavviso), era illegittima essendo stato il recesso motivato “dai medesimi
fatti che avevano dato luogo a due precedenti sospensioni”; c) quella
relativa a rilievi disciplinari concernenti la condotta del lavoratore
successiva al 2515/2010, oltre che di contenuto generico, non era stata
oggetto di preventKta_contestazione in sede disciplinare.
L’iter motivazionale che – sorregge l’impugnata sentenza, non risponde
infatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero
della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero
potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, onde la pronuncia
resiste alla censura all’esame.
Peraltro, le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice del gravame sono
corrette in diritto perché coerenti con i dicta di questa Corte secondo cui l’
irrogazione.al lavoratore di una sanzione conservativa in luogo di quella
espulsiva, pure astrattamente applicabile in forza di previsione
contrattuale, comporta la consumazione definitiva del potere disciplinare
del datore di lavoro, sicché è illegittimo il licenziamento intimato per gli
stessi fatti (vedi Cass. 12/9/2016 n. 17912, Cass. 27/3/2009 n.7523).
5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.132 n.4 c.p.c.:-Ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso
ogni motivazione ‘in ‘:òi’dine al secondo motivo di licenziamento senza
argomentare sulle censure contenute nell’atto di appello con le quali si
evidenziava che l’ulteriore comportamento illegittimo posto in essere il
3

violazione di, le
tituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza
della motivazione
e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. —

n. r.g. 28523/2015

28/5/2010, indipen

ente dai provvedimenti disciplinari già irrogati,

aveva indattp
ziènda ad una valutazione _complessiva del
comportamento,–M
c é -Iben avrebbe giustificato l’irrogazione della sanzione
espulsiva.

In particolare, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della
motivazione” agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre
che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa
dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che
essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del
“decisum” (vedi Cass. 18/9/2009 n.20112).
Nello specifico, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, i
giudici del gravame hanno reso una motivazione non rispondente ai
\ requisiti della assoluta omissione suscettibili di sindacato in questa sede di
I legittimità, avendo qualificato in termini di genericità gli addebiti formulati
,nella lettera di licenziamento 14/7/2010 con riferimento ai comportamenti
itenuti dallo Iacobu. cci’ dal 25/5/2015 in poi per i quali neanche era stata
formulata alcuna contestazione in sede disciplinare, onde, anche sotto tale
; profilo, la pronuncia si sottrae
• alla formulata censura.

i

r

7. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso deve
essere rigettato.
Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il principio
della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata con distrazione in
favore dell’avv. Gabriele Salvago.
Si dà atto, ‘infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13
comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte
ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello
versato per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente:gitidino che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele Salvago.
4

6. Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

n. r.g. 28523/20r

Ai sensi dell’art.13 co tø

sussistenza dei -pve

quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della

i per il versamento, da parte della ricorrente,

dell’ulteriore importo‘iàktitolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma ii 19 settembre 2017.

granionarloGiudizitrio

Giovanai,R
CORTE SUPREMA DI CASSAZOW
IllSezione

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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