Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1380 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14926/2015 proposto da:

R.V., n.q. di tutore dell’interdetto T.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA DE CESARIS,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., titolare della omonima ditta ” B.E. Elettropompe

Motori irrigazione” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’Avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avvocato

GIUSEPPE FACCENDI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2015 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Giuseppe Faccendi, per il controricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” R.V., n.q. di tutore dell’interdetto T.A., proponeva domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall’incendio sviluppatosi nella corte interna ad un edificio in (OMISSIS), in uso alla ditta individuale Elettropompe Motori Irrigazione di B.E..

La domanda risarcitoria veniva accolta dal Giudice di Pace di Grosseto mentre il tribunale, in accoglimento dell’appello del B., riformava la pronuncia di primo grado accogliendo l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva proposta già in primo grado dall’appellante, affermando che l’attore non avesse fornito indicazioni idonee a far comprendere il suo personale coinvolgimento nell’incendio.

R.V. n.q. propone un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 237/2015 del Tribunale di Grosseto, notificata il 1.4.2015, cui resiste il B. con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente denuncia genericamente, nella rubrica del motivo, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, senza ricondurre la propria censura ad una delle ipotesi di vizio della sentenza censurabile per cassazione previste dall’art. 360 c.p.c..

Dal corpo del motivo, si evince che contesta l’accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione attiva da parte del tribunale, affermando che non possa neppure astrattamente ipotizzarsi una carenza di legittimazione processuale all’interno di una domanda volta al risarcimento del danno extracontrattuale, essendo tale categoria utilizzabile in relazione ai soli diritti relativi, esercitabili solo dal loro titolare, e non anche laddove sia prospettata la violazione di un diritto assoluto. Solo per i diritti relativi sarebbe possibile compiere un vaglio preliminare in merito alla titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata, al fine del riconoscimento della legittimazione ad agire quale presupposto necessario dell’istanza stessa di tutela giudiziale.

Il motivo, al di là della sua generica formulazione, è infondato: anche in relazione all’azione di risarcimento della responsabilità civile può porsi la questione della legittimazione ad agire dell’attore, volta ad identificare se chi agisce sia astrattamente titolare di una situazione idonea ad essere lesa dall’altrui condotta lesiva (questione che si è posta, negli ultimi anni, a proposito della legittimazione degli enti esponenziali quali i consigli dell’ordine professionali o talune associazioni ad agire a tutela dell’onore degli appartenenti alla categoria: v., a proposito della legittimazione ad agire del Consiglio dell’Ordine dei Geometri, Cass. n. 10125 del 2011).

Inoltre, e più radicalmente, la ricorrente non coglie che il giudice d’appello ha riformato la sentenza di condanna risarcitoria in suo favore rilevando come l’attore non avesse in alcun modo precisato la sua legittimazione, nè sotto il profilo processuale nè sotto quello sostanziale, ovvero non avesse minimamente precisato in virtù di quale rapporto con la situazione dannosa (incendio sviluppatosi nel cortile interno di un palazzo) lo stesso avesse potuto riportarne un danno non patrimoniale.

Sotto il profilo della carenza di una qualsiasi legittimazione sostanziale – che la ricorrente non ha mai chiarito e non enuncia neppure in questa sede, lasciando imprecisata l’individuazione della situazione, transeunte o duratura (quale il semplice passaggio all’interno dell’immobile al momento dell’incendio, o la stabile abitazione all’interno di uno degli appartamenti sovrastanti), che avrebbe esposto il T. ai fumi, alle esalazioni, agli odori dell’incendio provocandogli un non meglio precisato danno non patrimoniale – la sentenza di appello non è stata impugnata.

Il ricorso, in difetto di impugnazione di tale autonoma ratio decidendi, di per sè idonea a sostenere il decisum, appare complessivamente inammissibile.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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