Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 138 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 08/01/2010), n.138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14210/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 27.2.07, depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento nei confronti di D.M.R.M. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per Irpef 1996 da partecipazione a società di persone. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Va rilevato che con il ricorso introduttivo era contestato anche l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società e che il giudizio si è svolto tra la sola D.M. e l’Agenzia delle Entrate e non anche nei confronti della società e degli altri soci.

Sulla questione del litisconsorzio tra soci e società nel giudizio tributario avente per oggetto anche l’accertamento del reddito della società le SS.UU., con sentenza n. 14815 del 2008 hanno affermato i seguenti principi: In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

“In applicazione di questi principi deve dichiarasi d’ufficio la nullità dell’intero giudizio cassandosi la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Provinciale di Agrigento.

In ordine alle spese il mutamento della giurisprudenza sulla questione è motivo per compensarle tutte.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Provinciale di Agrigento, compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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