Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13799 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13799 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 30818-2011 proposto da:
MAGRI’ GERARDO MCRGRD44E22G456G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO FORTIFIOCCA 9, presso lo
studio dell’avvocato IEMBO ELENA, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCI TOMMASO, MENTO GIOVANNI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 31/05/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– con troricorren te avverso il decreto nel procedimento n. 1324/2010 della CORTE

1’11/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

In fatto e in diritto

Rilevato che Gerardo Macrì ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, in epigrafe indicato, che,
in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione del
danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento
penale per concorso (con altri ventiquattro imputati) in vari reati, del
quale ha acquisito conoscenza legale nel novembre 1984 e definito nel
febbraio 2010 in primo grado con sentenza di declaratoria della
prescrizione, ha accertato una durata ragionevole di quattro anni e
liquidato l’indennizzo per la residua durata irragionevole —escluso il
periodo successivo al verificarsi della prescrizione nel 1995- la somma
di € 10.250,00, compensando per metà le spese tra le parti;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Ric. 2011 n. 30818 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-2-

D’APPELLO di CATANZARO del 4/03/2011, depositata

Ritenuto che con l’unico motivo si censura il decreto impugnato, sotto il
profilo della violazione di legge (art.2 legge n.89/2001; art.6.1
Convenzione europea dei diritti dell’uomo; artt.1223, 1226, 1227, 2056
cod.civ.), in relazione alla esclusione dell’indennizzo per il periodo
successivo alla data di maturazione della prescrizione dei reati,

considerare ai fini della delibazione della domanda, che la pretesa fatta
valere dalla parte sia risultata, o non, fondata;
ritenuto che il ricorso è fondato, per quanto di ragione;
che in primo luogo il provvedimento in esame, nella parte in cui
riconosce alla parte istante un indennizzo per la durata irragionevole
del procedimento penale conclusosi con declaratoria di estinzione dei
reati, pur non essendo conforme agli orientamenti più recenti della
Corte Europea (II Sezione 6 marzo 2012 Gagliano Giorgi c. Italia,
divenuta definitiva il 24 settembre 2012) e di questa Corte di
Cassazione (cfr.n.21051/12; n.21699/12; n.21700/12) secondo i quali
deve considerarsi compatibile con la Convenzione Europea la
esclusione di ogni indennizzo nel caso in cui il procedimento penale
irragionevolmente protrattosi si conclude con la dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione, non è stato fatto oggetto di
ricorso incidentale da parte del Ministero;
che, tenendo quindi fermo il riconoscimento di indennizzo nel caso in
esame, deve considerarsi illegittima l’esclusione del periodo di durata
irragionevole successivo al maturarsi della prescrizione: una opzione
siffatta non troverebbe invero giustificazione nella ratio della più
recente giurisprudenza sopra ricordata, che, nel ritenere in un caso
quale quello in esame compensati sotto il profilo oggettivo pregiudizi
e vantaggi derivanti dalla durata eccessiva, non contempla una
compensazione parziale;
RIC.

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2011 n. 30818 sez. M1 – ud. 05-02-2013

deducendo che la legge n.89/2001 non prevede, tra i parametri da

ritenuto che il decreto è pertanto cassato e che, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che non può non tenersi presente, ai fini della liquidazione
dell’indennizzo per la durata irragionevole complessivamente
considerata, la incidenza —nel senso di diminuire l’entità della

del fatto che i reati ascritti al Macri si fossero estinti per prescrizione
sin da quindici anni prima della sentenza che ha defmito il giudizio
dichiarando tale causa di estinzione;
che in tal senso si mostra congrua la somma di € 500,00 per anno di
irragionevole durata, considerando che questa Corte, in doverosa
applicazione dei criteri che la Corte di Strasburgo è venuta elaborando
(cfr.decisioni Volta et autres c.Italia 16 marzo 2010; Falco et autres
c.Italia 6 aprile 2010), in numerosi giudizi di lunga durata nei quali si ha
ragione di ritenere in concreto scarsa la sofferenza delle parti per il
ritardo nella definizione è solita liquidare importi di tale entità (cfr.tra
le tante: n.21902/12; n.14974/12; n.12937/12; n.5914/12; n.3271/11;
n.14753/10);
che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.750,00 a titolo
di equa riparazione per il periodo di ventuno anni e tre mesi, quale
risulta detraendo il termine di quattro anni -ritenuto ragionevole- dalla
durata complessiva di venticinque anni e tre mesi considerata dalla
Corte di merito;
che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della
domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa
Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;
che la lieve variazione della decisione impugnata giustifica la
compensazione per metà delle spese del grado di merito e di questo
Ric. 2011 n. 30818 sez. M1 – ud. 05-02-2013
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presumibile sofferenza per il protrarsi del giudizio oltre il ragionevole-

giudizio di legittimità e la condanna del Ministero alla rifusione della
residua quota, che si liquida come da dispositivo tenuto conto, per il
giudizio di legittimità, di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in
attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge
n.271/2012 (cfr.S.U.n.17406/12);

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a
corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 10.750,00 con
interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonché al
pagamento della metà delle spese processuali di entrambi i gradi, spese
che liquida per l’intero, quanto al giudizio di merito, in complessivi €
1.106,36 (di cui curo 600 per onorari e 470 per diritti) oltre spese
generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in
complessivi € 400,00 (di cui euro 300 per compenso) oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 5 febbraio 201
L’estensore

P.Q.M.

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