Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13799 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresenta e difende;

– ricoprente –

contro

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., elettivamente

domiciliata in Roma Via delle Carrozze 3, presso lo studio

dell’avvocato SCHIANO Angelo R., che la rappresenta e difende,

unitamente all’avvocato Lucio Ricciardi per mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 58/05/08 della Commissione tributaria

regionale di Bari, emessa il 12 marzo 2007, depositata il 17 ottobre

2007, R.G. 116/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni 1999 e 2000 dalla s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici ritenuta non dovuta in quanto calcolata su contributi della Regione Puglia ricevuti ai sensi della L. n. 151 del 1981, a copertura del disavanzo gestionale e non considerabili come ricavi ai fini IRPEG. La società ricorrente ha invocato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, in base al quale i contributi sono esclusi dalla base imponibile IRAP se correlati a componenti negativi di reddito non ammessi in deduzione ai fini IRAP (nella specie le spese sostenute per il personale dipendente);

la C.T.P. di Bari ha accolto il ricorso;

La C.T.R. ha confermato la decisione rigettando l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, relativamente all’anno 1999 in applicazione del normale termine prescrizionale e, nel merito, ribadendo la non imputabilità nella base imponibile dei contributi ricevuti a copertura di perdite di esercizio per il costo del personale;

ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 11 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1;

l’Agenzia delle Entrate pone i seguenti quesiti di diritto: a) se sia ammissibile la domanda di rimborso di un tributo che si assume indebitamente pagato, presentata oltre il termine di quattro anni previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; b) se nel periodo antecedente al 1 gennaio 2003 possano ritenersi sottratti all’imposizione IRAP i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare perdite di esercizio nella parte asseritamente imputabile alla copertura dei costi di personale, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, in mancanza di una prova specifica che dimostri la correlazione diretta ed immediata tra i contributi erogati ed i costi di personale deducibili di cui trattasi;

si difende con controricorso la società.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi:

quanto al primo motivo si rileva che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera fattispecie del tributo (Cass. Civ. n. 5978 del 27 marzo 2006). Conseguentemente qualsiasi pagamento, sia per errore che per sopravvenuta inesistenza dell’obbligazione tributaria, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, soggiace al termine generale di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e l’eccezione di decadenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. 24226/2004);

quanto al secondo motivo di ricorso deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 4838 del 1 marzo 2007) secondo cui, in tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP;

la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo;

sussistono giusti motivi, in relazione alla recente chiarificazione della questione interpretativa su cui verte la controversia, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della società contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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