Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13798 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13798 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 18815-2011 proposto da:
IURLARO MARIO RLRMRA53L19G098U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI SABATELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato RENNA ALESSANDRO giusta procura speciale
in calce à ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 31/05/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controrkorrente

avverso il decreto n. 118/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per il rigetto del II motivo del ricorso e per l’assorbimento
degli altri.

In fatto e in diritto
Rilevato che Mario Iurlaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto della Corte d’appello di Potenza, in epigrafe indicato, che ha
rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole
di un procedimento penale -del quale aveva avuto la prima notizia con
il rinvio a giudizio nel gennaio 2003- dinanzi al Tribunale di Lecce e
proseguito dinanzi alla locale Corte d’appello che, nell’aprile 2010,
aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; la
Corte di merito ha ritenuto che della durata irragionevole il signor
Iurlaro non possa dolersi perché del tempo trascorso egli si era
comunque giovato ottenendo la estinzione per prescrizione del reato
ascrittogli, peraltro maturata sin dal febbraio 2007;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Ric. 2011 n. 18815 sez. MI – ud. 05-02-2013
-2-

POTENZA del 21/01/2011, depositato il 15/03/2011;

Rilevato che con il primo motivo si censura il decreto impugnato, sotto
il profilo della violazione di nome di diritto (artt. 2 legge n.89/2001,
6.1 C.E.D.U.) e sotto quello del vizio di motivazione, nella parte in cui
non ha acquisito d’ufficio la data della notifica dell’inizio indagini (ai
fini della decorrenza iniziale della durata del procedimento), ed ha

prescrizione, anteriore alla sua declaratoria da parte del giudice
competente; che con il secondo motivo si censura, sotto il profilo del
vizio di motivazione, la ritenuta mancanza di prova del danno non
patrimoniale, in contrasto con la presunzione enunciata dalle note
pronunce delle Sezioni Unite (nn.1338, 1339, 1340, 1341/2004) alla
luce della giurisprudenza della Corte E.D.U.; che con il terzo motivo si
censura, sotto il profilo della violazione degli artt.4 e 5 legge
n.89/2001, la condanna alle spese della parte ricorrente in contrasto
con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea;
Ritenuto, in relazione al secondo motivo (con il quale si critica
l’argomento di per sé decisivo posto a base del provvedimento
impugnato), che rettamente la Corte di merito ha evidenziato la
rilevanza del dato costituito dalla conclusione del procedimento
presupposto con la dichiarazione della estinzione del reato per
prescrizione, previo accertamento del difetto delle condizioni per
un’assoluzione nel merito; che tale ratio decidendi trova conforto nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con
la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano
Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la
configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva
del procedimento in considerazione della significativa riduzione della
pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della
maturazione dei termini di prescrizione per una parte dei reati ascritti,
Ric. 2011 n. 18815 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-3-

considerato la circostanza irrilevante della data di maturazione della

prescrizione a cui l’imputato non aveva —come nella specie si evincerinunciato; che nello stesso senso (quello cioè di ritenere compatibile
con la Convenzione Europea la esclusione di ogni indennizzo nel caso
in cui il procedimento penale irragionevolmente protrattosi si conclude
con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) risulta

(cfr.n.21051/12; n.21699/12; 21700/12);
che all’infondatezza della doglianza in ordine alla suddetta ratio
decidendi —idonea a sorreggere di per sé la statuizione di rigetto- segue
l’assorbimento delle doglianze di cui al primo motivo;
che, quanto infine alla condanna alle spese del giudizio di merito, essa
consegue alla soccombenza della parte istante a norma dell’art.91
cod.proc.civ., senza che in contrario possano valere opposti criteri che
fossero seguiti dalla Corte E.D.U. nei giudizi dinanzi ad essa introdotti
(cfr.ex multis: n.23397/08; n.14542/11);
che le ragioni della decisione, basate sul nuovo orientamento della
giurisprudenza, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di
questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa tra le parti le spese di questo
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 5 febbraio 201
L’estensore

presi

orientata la giurisprudenza più recente di questa Corte di Cassazione

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