Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13798 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Alessandro

Farnese 7, presso lo studio degli avvocati BERLIRI Claudio e

Alessandro Cogliati Dezza che lo rappresentano e difendono per delega

a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 150/08/05 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 17 ottobre 2005, depositata il 14

novembre 2005, R.G. 398/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni dal 1998 al 2001 dal contribuente M. G., esercente l’attività di radiologo senza alcuna forma di autonoma organizzazione dei mezzi di produzione;

la C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso;

La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che ai fini del riscontro dell’assoggettabilità all’IRAP non deve essere controllata l’esistenza di mezzi o dipendenti nello svolgimento dell’attività professionale ma solo che l’attività stessa sia svolta in modo abituale e sia autonomamente organizzata e ha rilevato che nel caso di specie ciò deve ritenersi provato in base alle stesse deduzioni del M. il quale ha dichiarato che l’attività si basa sulla propria presenza;

ricorre per cassazione il contribuente deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Il ricorrente contesta che sia assoggettabile ad IRAP l’attività di lavoro autonomo svolta da un medico radiologo in presenza di soli beni strumentali e di compensi corrisposti a terzi (collaboratori tecnici previsti per legge) per attività connessa all’utilizzo dei macchinari impiegati;

non svolge difese l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il ricorso deve essere accolto alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui il presupposto impositivo dell’I.R.A.P. consiste nell’autonoma organizzazione dell’attività desumibile dal ricorso abituale alla prestazione di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni e dall’impiego di beni o capitali eccedenti il minimo indispensabile necessario, secondo l’id quod plerumque accidit, per l’esercizio a carattere personale dell’attività. Tale verifica va svolta con riferimento al caso concreto e costituisce una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione;

la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che verificherà se nella specie ricorra un’autonoma organizzazione dell’attività secondo i criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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