Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13798 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2623-2015 proposto da:

B.S., B.V., in proprio e in qualità

di eredi della madre, signora O.E., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 26768/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Questa Corte, con sentenza n.26768, depositata il 29 novembre 2013, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza resa dalla CTR del Veneto n. 28/18/06, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale proposto da B.S. e B.V., respingeva il ricorso introduttivo proposto dalle contribuenti contro l’avviso di liquidazione relativo a maggiore imposta di successione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione B. S. affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle entrate non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. Dopo avere premesso di essersi recata nella Segreteria di questa Corte per verificare il deposito della comunicazione di regolarità della definizione lite dalla stessa presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente deduce l’esistenza di un errore percettivo nel quale era incorsa questa Corte ove fosse risultato che detta comunicazione, al cui deposito era tenuta ex lege l’Agenzia, era stata depositata agli atti dall’ufficio. Sostiene la decisività di tale documento, poichè da tale comunicazione sarebbe derivata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo e per il caso in cui l’Agenzia avesse omesso di depositare tale comunicazione di regolarità della definizione lite, la ricorrente deduce il vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo appreso solo in epoca successiva alla definizione del giudizio di legittimità che l’ufficio aveva omesso il deposito di tale comunicazione che aveva impedito a questa Corte di conoscere detto documento per fatto dell’Agenzia stessa.

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili.

La parte ricorrente muove da un’ipotetica ricostruzione dei fatti che inficia la ritualità di entrambe le stesse censure, ipotizzando alternativamente il deposito della certificazione da parte dell’Ufficio – sul presupposto che questa fosse esistente – e dunque l’errore di fatto della Cassazione o il rinvenimento di documenti decisivi che la stessa parte avrebbe appreso non essere stati prodotti nel corso del giudizio di legittimità solo in epoca successiva alla definizione di tale procedimento. Siffatto modus procedendi inficia in radice la proponibilità stessa del ricorso per revocazione. Quest’ultimo, infatti,si fonda su un errore di fatto percettivo che la stessa parte ricorrente ipotizza come evento incerto, non essendo in condizione di verificare se al momento della decisione vi fosse detta comunicazione prodotta agli atti. Nè si comprende come tale accertamento, anch’esso di fatto, porrebbe essere svolto in sede di giudizio di revocazione da questa Corte.

D’altra parte, se è vero che l’estinzione del giudizio è subordinata all’esibizione delle ricevute o delle distinte di versamento comprovanti l’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dal contribuente e non può realizzarsi in mancanza del pagamento di taluna delle rate definite -(Cass. n. 8431/2002, Cass. 25311/2010, 14023/2006) v’è da osservare che la questione relativa al condono non risulta in alcun modo mai esposta nel giudizio di legittimità dalla parte contribuente e che questa Corte non avrebbe dunque potuto sollevare ex officio la questione del condono, nè verificare la correttezza dell’operato del contribuente. Ciò che sembra incidere sulla stessa ritualità della censura oggi proposta sotto il profilo della decisività, posto che la parte ricorrente, senza mai avere prodotto in giudizio le distinte di versamento relative al pagamento del condono, prospetta un errore revocatorio per omesso esame della comunicazione di regolarità che non avrebbe potuto determinare, ex se, l’estinzione del giudizio in assenza della documentazione attestante il pagamento dello stesso da parte del giudice di legittimità che la ricorrente non deduce di avere mai depositato nel giudizio.

Va poi rammentato che la parte istante nel giudizio di revocazione, per adempiere all’onere della prova circa l’impossibilita di produrre in giudizio il documento ex art. 395 c.p.c., n. 3, deve dimostrare l’ignoranza della esistenza del documento medesimo oppure la sussistenza di una circostanza che ne abbia reso impossibile la produzione – in quanto la parte, pur avendo notizia dell’esistenza del documento potrebbe non essere in grado di esibirlo nella sua materialità storica per l’ignoranza del luogo di attuale custodia o per la supposta intervenuta perdita o distruzione – non siano, comunque addebitabili, fino alla assegnazione della causa a sentenza, a sua colpa – Cass. n. 691/1980 – Cass. n. 6717/1982 ha poi chiarito che siffatto ultimo presupposto non ricorre quando, essendo noto, o dovendosi ragionevolmente presumere, che il documento che si assume decisivo (o copia di esso) sia nella detenzione della controparte o di un terzo, l’istante soccombente non abbia richiesto al giudice, in sede ordinaria, di emanare un ordine di esibizione, in quanto tale omissione impedisce di dimostrare l’impossibilità di ottenere l’acquisizione al processo del documento, e toglie alla mancata allegazione di questo il carattere della incolpevole e non superabile menomazione difensiva che la norma intende tutelare -conf. Cass. n. 248/1986 -.

Orbene, poichè la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l’onere di dedurre anche la prova del fatto che la relativa circostanza escluda, secondo un ragionamento realistico, sul piano fattuale e logico, l’eventualità di una sua conoscenza anteriore, tanto più quando il fatto rivelatore sia anticipatamente ipotizzabile e prevedibile e la presa di conoscenza di esso dipenda da una minima attivazione dell’interessato – Cass. n. 14821/2005 – da tali principi deriva l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, ove solo si consideri che la parte qui ricorrente avrebbe agevolmente potuto constatare, all’epoca della pendenza del giudizio di cassazione definito con la sentenza 26768/2013, se l’Ufficio avesse provveduto a depositare la comunicazione conseguente alla domanda di definizione della lite, proprio al fine di eventualmente chiedere a questa Corte di ordinare all’Agenzia il deposito della stessa.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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