Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13797 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/05/2021), n.13797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12691-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 687/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, sulla scorta dell’esito della CTU disposta nel grado, ha riconosciuto il diritto di B.M. alla pensione d’inabilità, rilevando che l’istante, riconosciuta invalida al 100%, possedeva il requisito sanitario (patologia oncologica) dal 1 marzo 2017; ha, quindi, condannato l’Inps ad erogare all’appellante il beneficio da questa data;

l’Inps ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo;

B.M. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7”; afferma che alla data dalla quale è stato riconosciuto il beneficio richiesto (1/3/2017) la B., nata il 18/1/1948, aveva già compiuto 65 anni e, pertanto, non aveva più diritto alla pensione;

il motivo è fondato;

questa Corte si è già pronunciata in un caso sovrapponibile (Cass. n. 21117 del 2017) rilevando la fondatezza del ricorso dell’Inps sulla base delle norme richiamate, essendo stato accertato in atti il superamento del sessantacinquesimo anno di età da parte della ricorrente;

l’avvenuto superamento dell’età anagrafica da parte di B.M. alla data del riconoscimento del beneficio pensionistico rappresenta una circostanza incontroversa nella fattispecie in esame, e, pertanto, il ricorso va accolto e la causa va decisa nel merito, mediante il rigetto dell’originaria domanda;

nulla va disposto in ordine alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., allegata da B.M. fin dal primo grado di giudizio;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da B.M..

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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