Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13797 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
C.G.M.;
– intimato –
avverso la decisione n. 38/48/05 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa il 20 gennaio 2010 2005, depositata il 10
maggio 2005, R.G. 4782/04;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che si è riportato alla relazione in atti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni dal 1998 al 2001 dal contribuente C. G.M., esercente l’attività di medico convenzionato senza alcuna forma di autonoma organizzazione dei mezzi di produzione;
la C.T.P. di Napoli ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato la decisione rilevando l’esclusivo apporto della opera professionale del C. a fronte di un sistema organizzativo della professione assolutamente irrilevante;
ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (ricorso proposto in carenza di un atto impugnabile); b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8 27, 36. Omessa, illogica e incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia (assoggettabilità all’I.R.A.P. di tutti gli esercenti arti o professioni); non svolge difese il contribuente.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto con la sentenza impugnata la C.T.R. ha riunito due appelli, l’uno relativo alla lite proposta dal contribuente senza aver presentato preventivamente istanza di rimborso e l’altro concernente un secondo ricorso preceduto da istanza di rimborso;
il secondo motivo di ricorso deve essere respinto alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. civ. 3678/2007) secondo cui il presupposto impositivo dell’I.R.A.P. consiste nell’autonoma organizzazione dell’attività desumibile dal ricorso abituale alla prestazione di lavoratori dipendenti o collaboratori esterni e dall’impiego di beni o capitali eccedenti il minimo indispensabile necessario, secondo l’id quod plerumque accidit, per l’esercizio a carattere personale dell’attività. Va rilevato inoltre che la censura relativa al difetto di motivazione appare del tutto priva di autosufficienza a fronte di una motivazione che ha comunque rilevato l’assoluta irrilevanza del sistema organizzativo di cui si avvale il contribuente nella sua attività basata sull’esclusivo apporto della sua opera professionale;
nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010