Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13797 del 06/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3684-2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA LENTINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4708/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 3 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da A.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in assenza di costituzione di controparte.
La censura è fondata, avendo la CTR del tutto omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello, trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, con il quale la contribuente aveva censurato la decisione di primo grado per avere la CTP condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali pur non essendosi costituito in giudizio l’Ufficio.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020