Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13797 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8035-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

ALBERTO PENNISI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), in persona

del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5305/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 8/7/2014, depositata il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO difensore del ricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza con cui la CTP gli aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini IRPEF 2005; la CTR, in particolare, ha evidenziato che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, in vigore dal 3-12-2005), nei giudizi di appello iniziati (come quello di specie) dopo la detta data, se il ricorso in appello non è stato notificato tramite Ufficiale Giudiziario, il ricorso stesso deve essere depositato non solo presso la CTR ma anche, a pena di inammissibilità, presso la segreteria della Ctp;

nel caso di specie la copia dell’atto di appello non era stata depositata presso la segreteria della CTP ma solo spedita con racc. A/R. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunziando – ex art. 360 C.P.C., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7), sostiene che, nel caso di specie, la copia dell’appello, proposto in data 30-92013, era stata inviata alla segreteria della CTP con racc. A/R del 30-92013, ricevuta il 4-10-

2013, e quindi abbondantemente nel termine di 30 gg dalla proposizione del gravame; siffatta spedizione, pertanto, aveva raggiunto lo scopo di porre la segreteria della CTP a conoscenza dell’intervenuto gravame ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c.;

l’inammissibilità del gravame per il mancato deposito (non equiparabile alla detta spedizione con racc. A/R) doveva quindi ritenersi sanzione non giustificata, sia per il principio di conservazione degli atti che hanno raggiunto il loro scopo sia perchè l’onere di deposito in questione era stato abrogato dal D.Lgs. n. 75 del 2014, art. 36; siffatta disposizione, pur non applicabile ratione temporis al caso di specie, rendeva opportuna una rivisitazione della precedente rigida interpretazione, secondo cui la spedizione A/R non poteva sostituire il deposito.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che non vi è ragione di supporre che l’art. 53 menzionato – prescrivendo il deposito della copia di cui si è detto – abbia inteso richiedere di necessità la consegna diretta e personale, in tal modo escludendo la modalità di spedizione a mezzo posta (Cass. 24669/2015).

La CTR, dichiarando inammissibile l’appello sol perchè non depositato presso la CTP (ma solo spedito per posta e ricevuto dalla CIP nel termine di legge), non si è attenuta al detto principio.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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