Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13796 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/05/2017),  n. 13796

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24751-2013 proposto da:

CONI NORGE DI C.G. & C. S.N.C. P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

GRAZIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO DE

GREGORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8001/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2012 R.G.N. 7634/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato UMBERTO GRAZIANI;

udito l’Avvocato CORRADO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.8.2008 la società CONI NORGE appellava la sentenza del giudice del lavoro di Rieti, che aveva parzialmente accolto la domanda dell’agente M.M., sicchè, previo accertamento della insussistenza di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti (in essere dal 7 marzo 1995 – recesso in tronco della preponente in data 9 gennaio 2004), aveva condannato la CONI NORGE al pagamento della somma di Euro 52.742,19 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela AEC 2002, ex art. 10 indennità per patto di non concorrenza oltre accessori e spese di lite (compensate per un terzo), rigettando le ulteriori domande proposte dal M..

L’interposto gravame veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8001 del 1631 ottobre 2012, secondo la quale, come già argomentato dal primo giudice, non era stata dimostrata la giusta causa del recesso della preponente dal contratto di agenzia.

Secondo l’appellante, il recesso sarebbe stato giustificato dal contemporaneo concorso dei tre fatti addebitati all’agente, che in una valutazione complessiva giustificavano la risoluzione del rapporto per giusta causa: 1) l’assenza ingiustificata dal lavoro in un momento di particolare intensità quale quello prossimo alla chiusura invernale, quando l’azienda doveva fornire la clientela sino alla riapertura; 2) il notevole e progressivo decremento del fatturato a fronte dell’incremento del fatturato degli altri agenti; 3) la perdita di circa cento clienti del portafoglio inizialmente affidato, senza alcuna comunicazione alla mandante nonostante la predisposizione in tal senso di specifiche schede di segnalazione.

Ad avviso dell’appellante, la valutazione della condotta complessivamente tenuta dall’agente giustificava senz’altro la risoluzione per giusta causa o in subordine – come ritenuto dal tribunale – per giustificato motivo con preavviso.

Con il secondo motivo l’appellante aveva pure contestato il diritto del M. a percepire l’indennità per il patto di non concorrenza, assumendo che il contratto di agenzia sottoscritto tra le parti sarebbe antecedente all’entrata in vigore della norma (art. 1751 bis c.c., comma 2) e contrattuale che ne imponeva la liquidazione. In ogni caso, nel contratto individuale era stato previsto che parte delle provvigioni convenute costituivano il corrispettivo del patto di non concorrenza concordato.

La L. n. 422 del 2000, art. 23, aveva, inoltre, aggiunto un comma all’art. 1751 – bis c.c. in attuazione dell’art. 20 della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE del Consiglio, in data 18 dicembre 1986. Il testo dell’art. 1751 bis c.c., a seguito delle modifiche prevedeva, quindi, testualmente:

“Patto di non concorrenza.

– 1. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto (articolo così inserito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 5. Questo articolo si applica solo dal 10 gennaio 1994 ai contratti già in corso al 10 gennaio 1990 D.Lgs. cit., ex art. 6, comma 1).

2. L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.

L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.” (comma aggiunto dal L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, comma 1, mentre il comma 2 dello stesso art. 23 disponeva: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonchè, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 10 giugno 2001”).

Ad avviso della Corte capitolina, il giudice adito aveva ritenuto l’operatività della disposizione di legge al rapporto di agenzia dell’appellato, in essere al momento di efficacia della norma.

Quanto al secondo profilo, prospettato dall’appellante (corresponsione del corrispettivo contrattuale del patto di non concorrenza), la Corte territoriale rilevava la mancanza in atti della prova che la somma di Euro 23.702,76 liquidata al M. traesse titolo nel compenso pattuito per il patto di non concorrenza e che non fosse stata invece corrisposta a titolo provvigionale.

L’appello veniva, quindi, integralmente rigettato, con la condanna alle spese della parte rimasta soccombente.

CONI NORGE di C.G. s.n.c. ha impugnato la suddetta pronuncia di appello mediante ricorso per cassazione in data 28-29 ottobre 2013, affidato a due motivi, cui ha resistito il M. con controricorso.

La sola ricorrente, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza la CONI NORGE ha denunciato la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1751 bis c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3..

La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma aveva violato l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale laddove, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 1751 bis c.c., comma 2, ha sancito il diritto del M. ad ottenere il pagamento dell’indennità dovuta per il patto di non concorrenza, così come ivi prevista. Tale affermazione era palesemente errata. L’art. 11 preleggi prevede espressamente, infatti, che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, “il principio di irretroattività della legge preclude l’applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di essi” (Cass. 2351/83). Ebbene, nella fattispecie in questione il contratto di agenzia era stato stipulato nel 1991 e nel rinnovo sottoscritto nel 1995 era stato previsto espressamente il patto di non concorrenza, il cui importo, secondo il disposto dell’art. 6, era pari al 17% delle provvigioni già liquidate. In pratica, il corrispettivo per il patto di non concorrenza veniva mensilmente corrisposto dalla CONI NORGE nella misura del 17% delle provvigioni.

L’art. 1751 bis c.c., comma 2, era stato, invece, introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, (entrata in vigore il successivo 1.6.01) ed era dunque posteriore alla data di stipula del contratto di agenzia. Ritenere, dunque, applicabile tale normativa alla fattispecie in esame comportava una chiara violazione del principio di irretroattività della legge. A nulla rilevava la circostanza che il rapporto fosse cessato successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, atteso che, come sancito anche dai menzionati interventi della giurisprudenza di merito, il fatto generatore del diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza doveva individuarsi nell’accordo concluso tra le parti al momento della stipulazione del patto e non già in quello della cessazione del rapporto.

Nè il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., poteva essere applicato ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge 422/00 sotto il diverso profilo dello jus superveniens, atteso che nella materia in cui domina il principio della volontà privata e l’interesse dei singoli, il fatto compiuto in sè e negli effetti futuri che ne derivano, deve essere regolato dalla legge imperante nel tempo in cui esso si è verificato. Pertanto, nei diritti di obbligazione, vale il principio che il diritto di obbligarsi ed in generale tutti gli effetti che dalle obbligazioni ne derivano deve trovare la sua disciplina nella legge del tempo in cui il vincolo fu costituito.

Ne derivava, quindi, che, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il patto di non concorrenza stipulato tra le parti andava regolato sulla base di quanto previsto nel contratto di agenzia sottoscritto nel 1991 e rinnovato nel 1995, a nulla rilevando la cessazione del rapporto, intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge 422/00. Stante l’inapplicabilità dell’art. 1751 bis c.c., nessuna ulteriore somma era dovuta al sig. M. a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, atteso che il relativo importo era stato già mensilmente corrisposto dalla Coni Norge nella misura del 17% delle provvigioni versate.

Pur ritenendo assorbente di ogni altra questione quanto appena dedotto, il capo della sentenza relativo all’indennità per il patto di non concorrenza era illegittimo anche per un ulteriore e diverso motivo: OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI IN RELAZIONE ALL’ART. 360 c.p.c., N. 5.

La sentenza di appello era, infatti, erronea anche laddove non aveva detratto dall’importo del patto di concorrenza (così come calcolato dal c.t.u.) le somme versate dalla ricorrente a tale titolo nel corso degli anni (pari al 17% dell’ammontare delle provvigioni, desumibile dalla c.t.u. espletata in primo grado). Il M., infatti, limitando il conteggio al periodo 1998 – 2003, aveva percepito dalla Coni Norge – come previsto dal contratto – l’importo di Euro 23.702/76 quale corrispettivo per il patto di non concorrenza. Al riguardo la Corte di Appello si era limitata a sostenere che la Coni Norge non aveva fornito alcuna prova in merito alla circostanza che tale somma fosse effettivamente riconducibile al patto di non concorrenza e non fosse, invece, stata versata a titolo provvisionale. Tale assunto era frutto di un evidente errore, atteso che la Corte di Appello aveva omesso di considerare il contratto di agenzia stipulato tra le parti (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta di parte resistente fascicolo di primo grado), il cui art. 6 prevedeva espressamente che in tutte le provvigioni percepite dall’agente il 17% fosse da intendersi quale corrispettivo per il patto di non concorrenza.

Orbene, il primo (ed assorbente) motivo di ricorso è fondato alla luce di quanto chiarito sul punto con ampia e condivisibile argomentazione, in fattispecie analoga a quella di cui si controverte in questa sede, da questa Corte con la sentenza n. 12127 in data 17/03 – 11/06/2015, secondo cui, in particolare (ma non solo), il succitato art. 1751 – bis c.c., comma 2, introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorchè i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente (nella specie veniva affrontata la questione delle conseguenze derivanti dalla stipulazione di un patto di non concorrenza, collegato ad un contratto di agenzia, in pretesa violazione della disposizione dettata dall’art. 1751 bis c.c., comma 1, pacificamente applicabile alla fattispecie ai sensi del D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 6, cit., trattandosi di rapporto in corso di esecuzione al 1 gennaio 1990. In senso pressochè conforme v. anche Cass. lav. n. 17239 del 17/05 22/08/2016).

Dunque, il patto di non concorrenza è stato concordato dalle parti allorquando la legislazione vigente non prevedeva un compenso per l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente (a differenza di quanto prescritto per il contratto di lavoro subordinato dall’art. 2125 c.c., che già allora comminava una espressa sanzione di nullità “se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro”). Quindi, la previsione di un compenso per l’impegno assunto dall’agente e la sua disciplina erano lasciate alla libera dinamica contrattuale.

Solo con la L. n. 422 del 2000, art. 23, il legislatore, senza che ciò fosse necessitato dalla disciplina comunitaria in materia, ha introdotto l’art. 1751 bis, comma 2, c.c., a decorrere dal primo giugno 2001, stabilendo che l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, indicando i parametri cui l’indennità va commisurata, affidando la sua determinazione alla contrattazione tra le parti (tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria) e prevedendo che in difetto di accordo l’indennità venga determinata in via equitativa dal giudice.

Si intende, pertanto, dare continuità all’anzidetto principio di diritto, condividendo le ragioni che lo sorreggono.

In assenza di una disciplina transitoria predisposta dal legislatore -(dettata invece dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 6, per la applicazione ai contratti in corso del comma 1 dello stesso art. 1751 bis)- deve farsi riferimento all’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.

Le condizioni di validità di un contratto devono essere, dunque, vagliate sulla base della normativa in vigore ai momento in cui esso è stato concluso, secondo il principio tempus regit actum. Lo jus superveniens non può essere applicato (oltre che ai rapporti giuridici esauriti) ai rapporti sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato, o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso (Cass. S.U. n. 2926 dei 1967, Cass. n. 3231 del 1987, n. 4462 dei 1999, n. 2433 del 2000, n. 14073 del 2002; più in generale, sull’operatività del principio tempus regit actum ai contratti, cfr. Cass. n. 9551 del 1994, n. 17906 del 2004 e n. 24330 del 2009).

Ove non si applicasse la regola descritta della naturale irretroattività della legge, si altererebbe in modo determinante l’originario programma contrattuale che le parti si erano liberamente date, producendo effetti iniqui.

Nè si tratta di dotare la disciplina precedente di effetti ultrattivi non più meritevoli di protezione (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 204 del 1997), consentendo che si realizzino conseguenze vietate da una normativa imperativa sopravvenuta. Infatti, per l’art. 1751 bis, comma 2, la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale; anche per la nuova disciplina l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale (così ancora Cass. n. 12127/15 cit.) Pertanto, alla stregua dei suindicati condivisi principi di diritto l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, limitatamente quindi al riconoscimento della contestata somma di 23.702,76 Euro, oltre accessori, a titolo d’indennità per patto di non concorrenza, risultando sul punto allo stato erronea l’applicazione nella specie della disciplina dettata dall’art. 1751 bis c.c., siccome modificato dalla citata L. n. 422 del 2000.

Di conseguenza, resta pure assorbito il secondo motivo di ricorso, siccome evidentemente accessorio e subordinato rispetto alla preliminare questione circa l’individuazione della disciplina normativa e negoziale operante nel caso specifico, per cui d’altro canto occorrono conseguenti ed opportuni accertamenti in punto di fatto, tenuto altresì conto di quanto affermato dalla citata pronuncia n. 12127/15 e dalla conforme giurisprudenza ivi menzionata in relazione anche alla portata del più volte ricordato art. 1751 bis, comma 1.

Dunque, ai sensi dell’art. 384 codice di rito, l’impugnata sentenza n. 8001/12 deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa al giudice di merito, tenuto ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

Ovviamente, risultando la fondatezza del ricorso, non si applica la normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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