Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13796 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13796 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 3378-2011 proposto da:
BAGALA’ SANTO BGLSNT47H21G288K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61,
presso lo studio dell’avvocato VENETO ARMANDO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato avverso il decreto n. 140/09 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 6/10/2010, depositato il 27/11/2010;

Data pubblicazione: 31/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENOche ha

In fatto e in diritto

Rilevato che Santo Bagalà ha proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto della Corte d’appello di Catanzaro, in epigrafe indicato, che ha
rigettato la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole
di un procedimento penale -del quale aveva avuto la prima conoscenza
nell’ottobre 1994- dinanzi al Tribunale di Palmi che, con sentenza
depositata il 2 ottobre 2007, aveva dichiarato l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione; la Corte di merito ha ritenuto che, in
concreto, nessun danno —neppure non patrimoniale- sussiste perché
del tempo trascorso il Bagalà si è giovato ottenendo il vantaggio di
evitare una non improbabile condanna, e tale vantaggio va a bilanciare
il dato pregiudizievole riconducibile in generale al fatto in sé della
durata irragionevole del giudizio;
che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Rilevato che con i due motivi si censura il decreto impugnato, sotto il
profilo della violazione di nome di diritto (art. 2 legge n.89/2001, art. 3
Cost.), deducendo che, da un lato, non risulta nella specie che il
ricorrente abbia adottato quella condotta dilatoria, o in generale di
abuso del processo, che potrebbe legittimare l’esclusione
dell’indennizzo per la durata irragionevole che ne sia derivata;

Ric. 2011 n. 03378 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-2-

concluso per l’improponibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.

dall’altro, che l’esito del giudizio non rileva ai fini del riconoscimento
dell’indennizzo;
Ritenuto che tali doglianze, da esaminare congiuntamente stante la
stretta connessione, sono infondate; che rettamente la Corte di merito
ha evidenziato la rilevanza del dato costituito dalla conclusione del

reato per prescrizione, previo accertamento del difetto delle condizioni
per un’assoluzione nel merito; che tale ratio decidendi trova conforto
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale,
con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso Gagliano
Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre 2012, ha escluso la
configurabilità di pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva
del procedimento in considerazione della significativa riduzione della
pena ottenuta in appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della
maturazione dei termini di prescrizione per una parte dei reati ascritti,
prescrizione a cui l’imputato non aveva —come nella specie si evincerinunciato; che nello stesso senso (quello cioè di ritenere compatibile
con la Convenzione Europea la esclusione di ogni indennizzo nel caso
in cui il procedimento penale irragionevolmente protrattosi si conclude
con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) risulta
orientata la giurisprudenza più recente di questa Corte di Cassazione
(cfr.n.21051/12; n.21699/12; 21700/12);
che pertanto il rigetto del ricorso si impone;
che non si provvede sulle spese di questo giudizio di cassazione, non
avendo l’intimato Ministero svolto difese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2013.

procedimento presupposto con la dichiarazione della estinzione del

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